Esenzione IMU per le cooperative che assegnano gli immobili ai soci. Ris. 9/df.

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Il Dipartimento del Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 9/df emanata il 5 novembre, ha disposto l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dalle cooperative costruttrici di alloggi da assegnare ai soci.


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione in epigrafe, ha disposto l’applicabilità dell’esenzione IMU per i fabbricati non ancora assegnati ai soci, e di proprietà delle cooperative edilizie, in base al disposto dell’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201-2011.

Il Mef ricorda, come prevede la legge, che con decorrenza 1° gennaio 2014 si applica l’esenzione IMU a quegli immobili destinati dall’impresa costruttrice alla rivendita, fino a quando permane tale destinazione a finalità di cessione.

Il Dipartimento delle Entrate, in merito al preciso quesito sull’esenzione IMU degli immobili delle cooperative edilizie, ha affermato che è applicabile l’esenzione IMU anche prima dell’assegnazione ai soci.

In riguardo ai fini dell’esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

  • La cooperativa edilizia deve essere inquadrata come impresa costruttrice;
  • L’assegnazione ai soci successiva al periodo di esenzione dovrà essere rientrate nella fattispecie della cessione del diritto di proprietà.

Secondo il MEF, le cooperative edilizie che possiedono gli immobili possono ottenere l’esenzione dall’IMU ed anche dalla Tasi, avendo regolarmente entrambi i requisiti.

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