Equitalia sospensione esecuzione immediata

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Con la nuova Legge di stabilità 2013 un contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale per iscrizione a ruolo per un presunto debito ha la possibilità di chiedere la sospensione immediata di ogni procedura esecutiva da parte del concessionario.

Anche se è decorso il termine per il pagamento (normalmente di 60 gg dalla notifica) potrà  inoltrare domanda al concessionario (entro 90 gg dalla notifica) di sospensione immediata di ogni procedura di recupero del credito, allegando la documentazione che prova alternativamente:

  • Che il credito è decaduto o prescritto in data precedente alla decorrenza dell’esecutivitá;
  • Che in relazione al credito contestato sia intervenuto provvedimento di sgravio;
  • Che in data precedente all’emissione del ruolo il contribuente aveva giá effettuato il pagamento;
  • Che in relazione al procedimento esecutivo (per esempio una iscrizione ipotecaria) é intervenuto un procedimento di sospensione giudiziale o amministrativa.

La nuova norma si é resa necessaria per sospendere con immediatezza le procedure di recupero da parte di Equitalia, che precedentemente erano molto più lunghe e complesse, anche quando il contribuente aveva ricevuto indebitamente l’intimazione di pagamento.
La nuova procedura abbreviata é stata introdotta per bloccare i vari fatti di cronaca avvenuti nel 2012 contro vari funzionari e sedi dell’Agenzia di Riscossione

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