Equitalia: Condannata dal Tribunale di Roma al pagamento di 25.000 euro per iscrizione illegittima di ipoteca.

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La sentenza riveste notevole importanza ai fini della tutela del contribuente se si pensa che in anni addietro l’esattoria ha iscritto ipoteca su beni immobili o mobili registrati dei contribuenti debitori, a seguito di iscrizioni a ruolo,  per importi di molto inferiori a 8.000 euro. In tal caso, qualora il contribuente non doveva nulla in quanto ad esempio la cartella risultava erronea, le spese per la cancellazione dell’ipoteca erano a carico dell’Esattoria, ma nel caso in cui l’importo della cartella fosse dovuto dal debitore sebbene solo in parte obbligava poi quest’ultimo all’esborso degli oneri occorrenti per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria subita.
Il Tribunale di Roma con la Sentenza del 9 dicembre 2010 ha condannato Equitalia ad indennizzare un contribuente  per l’importo di 25.000 euro a seguito di  illegittima iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili dello stesso debitore che nella fattispecie doveva importi iscrtti a ruolo inferiori a 8.000 euro.
NeIla sentenza il Tribunale ha applicato il terzo comma dell’art. 96 del codice di procedura civile come introdotto dalla L. 69/2009, e continuando ha affermato che in questi casi il danno subito non deve essere per forza provato, in quanto ai fini dell’indennizzo basta la colpa semplice, e quindi non occorre provare che vi sia dolo, malafede o colpa grave da parte dell’Agente della Riscossione. “In sintesi non è necessario che il soggetto a cui è stata iscritta illegittimamente ipoteca, al fine di farsi riconoscere l’indennizzo, provi di aver subito un “DANNO EFFETTIVO” .
Il Tribunale ha evidenziato che l’iscrizione ipotecaria  è “un mezzo preordinato all’espropriazione”  ma non può mai AVERE la “funzione deterrente ai fini della riscossione” e  quindi visto che l’espropriazione  non può essere avviata per crediti inferiori a 8.000 euro, ne deriva che anche l’ipoteca deve soggiacere a detto limite.
L’art. 77 del D.P.R. n.  602 del 1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’esattoria può iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti ed in realtà la questione dei limiti è ora risolta dal Legislatore che con l’art.3 comma 2-ter del D.L.40 2010 ha previsto che per le ipoteche iscritte a partire dal 26 maggio 2010 occorre rispettare il limite degli ottomila euro.
Si puntualizza che nonostante la causa oggetto della sentenza in commento concerne questioni demandate alla giurisdizione ordinaria, i princìpi enunciati rilevano anche in campo fiscale, visto che le norme che disciplinano l’esperibilità dell’ipoteca sono le stesse.

Quindi in qualunque caso un contribuente riceva o abbia ricevuto una iscrizione ipotecaria per iscrizioni a ruolo inferiori a 8.000,00 può ricorrere in giudizio richiamando la suddetta DECISIONE qui commentata.

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