Alle microimprese localizzate nella zona franca dell’Emilia Romagna, è indirizzata la Risoluzione n.106/E, avente ad oggetto l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IMU.
Come richiamato dall’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , è stata istituita una zona franca comprendente i territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e si viene a riconoscere alle microimprese emiliane, l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU.
Il comma 6 dell’articolo 12 sopra citato riconosceva tali esenzioni per il periodo di imposta 2015 e 2016 e per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU EMILIA – Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti – art. 12 – d.l. n. 78/2015”.
L’estensione delle agevolazioni ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 è stato sancito dall’articolo 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Inoltre, la stessa Circolare del MISE n. 74294 del 27 giugno 2017 ha fornito chiarimenti ulteriori sulle modalità di fruizione delle agevolazioni, alla luce delle novità normative intervenute, fruibili per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Con successiva risoluzione, il Fisco comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile indicare nei modelli F24 gli anni 2017, 2018 e 2019.
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