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Elusione fiscale nei casi di trasformazione societaria.

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#pinomerola

Applicazione delle norme fiscali della società trasformata quando l’operazione è finalizzata all’ elusione fiscale.

E’ il caso di una società a responsabilità limitata che si trasforma in società semplice. Appurata la manifesta intenzione di indebito risparmio d’imposta e quindi di elusione fiscale, quest’ultima anche se resta società semplice, dovrà comportarsi fiscalmente alla stessa stregua di una SRL, come prima della trasformazione.

L’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che la trasformazione da SRL a società semplice, quando considerata operazione fiscalmente elusiva ed elusione fiscale, causa l’ applicazione delle norme fiscali riguardanti la ex società di capitali.

Ciò in merito alla modalità di tenuta della contabilità, dei libri contabili, delle tasse dovute, ecc…

La trasformazione societaria resta valida solo dal punto di vista civilistico.

L’art. 37-bis del DPR 600/1973 stabilisce che è inopponibile all’Amministrazione finanziaria il comportamento fiscale assunto al solo fine di ricavare un indebito vantaggio fiscale.

La conseguenza di tale elusione fiscale perpetrata tramite la trasformazione è il mancato riconoscimento di questi vantaggi, con la pretesa fiscale dell’imposta dovuta e l’applicazioni delle regole precedenti, pur rimanendo giuridicamente società semplice.

In conclusione dal punto di vista fiscale la società semplice sarà considerata SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA CON TUTTI GLI OBBLIGHI AD ESSA CONNESSI, come prima della trasformazione.

Agenzia Entrate risoluzione n. 84/E del 27-11-2013.

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