#pinomerola
In data 23-12-2010 è stato pubblicato il provvedimento attuativo delle norme previste dal D.L. 78/2010, riguardanti gli obblighi di comunicazione per via telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3000,00 euro.
In linea di massima recita il provvedimento l’inserimento di tale disciplina sarà attuato gradualmente.
Soggetti obbligati:
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Tutti i soggetti IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta.
L’art. 2 distingue tra:
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operazioni soggette a fatturazione quindi rilevanti ai fini IVA, per le quali il limite di 3000,00 euro si calcola al netto dell’IVA esposta in fattura.
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operazioni non soggette a fatturazione ma rilevanti ai fini IVA, per le quali il limite è di 3.600,00 al lordo dell’iva effettivamente applicata.
Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:
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importazioni ed esportazioni.
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le operazioni attive e passive effettuate nei confronti di paesi a fiscalità privilegiata.
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le operazioni già soggette ad obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria.
Gradualità introduttiva:
- Per il periodo d’imposta 2010 il limite di 3000,00 euro è elevato a 25.000,00 e per le sole operazioni soggette a fatturazione.
- Per il periodo 01-01-2011 al 30-04-2011 entra in vigore il limite dei 3000,00 euro per essere obbligati alla comunicazione ma esclusivamente per le operazioni con obbligo di fatturazione;
- Dal 1-05-2011 la norma entrerà a regime normale, con obbligo di comunicazione estesa anche alle operazioni non soggette a fatturazione ma rilevanti ai fini IVA effettuate da soggetti IVA con il limite di 3000,00 euro per le spese fatturate al netto IVA, e 3600,00 per le spese non soggette a fatturazione ma rilevanti ai fini IVA.
Le scadenze a regime saranno del 30 aprile di ciascun anno.
Per il primo periodo d’imposta in cui sorge l’obbligo la scadenza è stata fissata al 31-10-2011. (termine prorogato al 31 dicembre 2011 con provvedimento Direttore A.D.E. del 19 settembre 2011).
Quindi nella sostanza per il 31-10-2011 saranno obbligati alla comunicazione:
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i soggetti IVA che nell’anno 2010 hanno effettuato singole operazioni attive o passive con obbligo di fatturazione uguali o superiori a 25.000,00 rilevanti ai fini IVA e al netto IVA anche nei confronti dei privati.
Da 1 maggio 2011 inizierà il monitoraggio di tutte le singole operazioni superiori a 3000,00 al netto IVA se soggette a fatturazione e 3600,00 se non soggette a fatturazione, dal comunicare poi entro il 30-04-2012. Fermo restando che dal 1-01-2011 l’obbligo già sussisterà ma per le operazioni soggette a fatturazione.IMPORTANTE: Elenco clienti e fornitori: normativa e prassi aggiornata al 14 novembre 2011.
Articoli correlati: Ultimo aggiornamento della normativa e prassi.
Grazie della vostra immediata disponibilita’ direi che per il momento ho risolto alcuni dei miei dubbi. Cinzia
anche per gli acquisti è la stessa cosa poi se vuoi può telefonarci ti risponderemo gratuitamente 366 4515 467 dalle 18 alle 20
Questo era l’articolo che spiegava l’istituzione dell’elenco clienti e fornitori e un pò vecchio.
Leggi questo che è l’ultima versione come da decreto sviluppo:
http://www.rivistafiscaleweb.com/2011/04/proroga-al-30-giugno-dellinizio.html
Buongiorno a tutti i lettori, c’è qualcuno che ci puo’ aiutare a capire meglio cosa si deve fare nello specifico, mi spiego, devo dichiarare solo le fatture di vendita superiori a 3000.00€ o devo dichiarare anche quelle di acquisto? La nostra azienda acquista e rivende senza manipolazione la materia prima. Grazie a tutti. Cinzia
Chiedo venia allo staffore 24 e rettifico…. provvedimento pubblicato in G.U. il 22 dicembre. E’ una disposizione soggetta a pubblicitá legale, e come previsto dalla legge 244 -finanziaria 2008- va pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Ho potuto controllare solo adesso. Grazie allo staff del sole 24 ore.
Certo, l’articolo diceva pubblicato ieri, ma pubblicato sul sito dell’Agenzia, ovviamente. Tali provvedimenti non si pubblicano su G.U. ecc. ecc., mi sembra.
In ogni caso, tale provvedimento impone dei comportamenti ed obblighi del contribuente a partire dal 1 gennaio, come descritto nell’articolo ed era questo lo spirito dell’articolo, quello di informare il contribuente su tali nuovi obblighi.
Saluti
Il provvedimento del Direttore dell’A.d.E. è stato pubblicato soltanto on-line, a norma di legge, nel sito istituzionale dell’ente emittente, ed è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73/Operazioni+maggiori+3000+Euro.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e3562804523f9a6a66eae5fb0a15d73
Spero tornerà utile.
Grazie per la cortese sollecitudine nel rispondere.
Quanto alla comprensibilità del “giuridichese (fonte normativa, pubblicazione, ente emittente, ecc.)”, starò più attento in futuro.
A presto.
E’ un provvedimento attuatitivo prot. 184182 del Direttore dell’agenzia delle entrate pubblicato il 22/12/10.
La fonte principale è questa, come prelevata dall’agenzia delle Entrate.
Il titole del Provvedimento è: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro – (Pubblicato il 22/12/10 ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)
Il provvedimento nel contenuto richiama il D.L. 78 che all’inizio recita:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, tutti i soggetti
passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini.
Nel nostro articolo abbiamo citato solo il d.l. 78, ma è chiaro che poi è stato convertito nella legge 122 e che si riferisce anche a precenti norme.
Rivista fiscale web non è una testata giornalista, per cui riteniamo di aver riportato correttamente la fonte di prassi.
Per il resto, fonte normativa ecc. ecc. pubblicazione non ne abbiamo capito il senso.
Ringranziamo per i complimenti al blog.
Buongiorno, un saluto a tutti i lettori e alla redazione con la quale mi congratulo per l’ottimo lavoro.
Faccio riferimento al seguente passo dell’articolo in commento:
“In data di ieri è stato pubblicato il provvedimento attuativo delle norme previste dal D.L. 78/2010 …”,
chiedendo maggiori informazioni circa gli estremi della fonte (“provvedimento attuativo”) citata.
E’ una fonte normativa secondaria? E’ un decreto ministeriale? E’ un regolamento del Governo? Qual è la data di emissione e il numero indicati in fase di pubblicazione (nella G.u.R.i)?
E’ un provvedimento non inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica? Qual è l’Ente emittente e qual è la data di emissione?
Grazie