Elenco clienti e fornitori: Dopo una marea di prassi ecco cosa bisogna fare. Scadenze 31-12-2011, 30-04-2012.

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Riepilogo della disciplina <<Elenco clienti e fornitori>>.

L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, superiori a 3.000 euro, è stato introdotto dall’art. 21 del DL 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.
A tale norma è stata data attuazione con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22-12-2010.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate è ancora intervenuta “in tema” con il provvedimento del 14 aprile 2011, con la circolare 24/E/2011, con la circolare 28/E/2011, con i provvedimenti del 21/06/2011, del 5/08/2011, del 16/09/2011 ed infine dell’11/10/2011.

E’ opportuno a tal punto, riepilogare gli effettivi obblighi, a cui sono tenuti gli operatori, dopo questa marea di documentazizone di prassi emessa successivazmente alla intrroduzione della norma.

Termini per l’invio telematico: 

  • 31-01-2012 per le operazioni uguali o superiori a 25.000 euro effettuate nel 2010;
  • 30-04-2012:
    1) per le operazioni di importo uguale o superiore a 3.000 euro al netto IVA, prestate o  ricevute nell’intero anno 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere la fattura; 
    2) per le operazioni di importo uguale o superiore a 3.600 euro al lordo IVA, prestate o ricevute dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emessione della fattura.

     
     

Entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza dell’adempimento (ossia entro il 30-05-2012) sarà possibile:

  • effettuare l’annullamento della comunicazione originaria; 
  • inviare una nuova comunicazione sostitutiva della precedente per la correzione di errori o la integrazione di omissioni. 

Oltre i 30 giorni successivi al termine di scadenza dell’adempimento (ossia dopo il 30-05-2012):

  • sarà possibile EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE avvalendosi del ravvedimento operoso.

 «Per l’omessa o infedele comunicazione è prevista una sanzione da 258 a 2.065 euro».

 

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(nota: “Come nell’esempio esposto in fondo all’articolo per singola operazione non si intende una singola fattura”)

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Soggetti Obbligati

Obbligati all’invio della comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia in qualità di “cedenti” di beni o servizi che come “acquirenti” di beni o servizi.
Il presupposto dell’obbligo della comunicazione è in ogni caso soggettivo, oggettivo e territoriale.

Per inciso l’obbligo è a carico anche:

    • degli enti non commerciali solo per le operazioni effettuate nell’esercizio di attività imprenditoriali connesse all’attività istituzionale;
    • dei soggetti non residenti ma con stabile organizzazione in Italia o con rappresentanza fiscale in Italia;
    • dei liquidatori o curatori fallimentari per le società in liquidazione o in fallimento.

Non hanno l’obbligo di invio della comunicazione comunicazione:

  • Le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico; 
  • I contribuenti minimi 2011 (a meno che non sia venuto meno, nel corso del 2011, il regime super-semplificato).

Contenuto della comunicazione: La trasmissione telematica dovrà contenere le operazioni rilevanti ai fini IVA:

      • operazioni imponibili IVA;
      • operazioni esenti;
      • operazioni non imponibili IVA verso esportatori abituali e tutte le operazioni assimilitate agli scambi internazionali;
      • operazioni sottoposte al regime del margine;
      • operazioni soggette ad inversione contabile;
      • cessioni gratuite ed autoconsumo di beni oggetto dell’esercizio abituale dell’impresa; 

Il tetto che da luogo all’obbligo:

      • operazioni con obbligo di  fatturazione se di importo uguale o superiore a 3000 euro netto IVA;
      • operazioni senza obbligo di fatturarazione se di importo uguale o superiore a 3600 euro lordo IVA;
Per tale motivo, come esposto sopra, la soglia passa da 3000 a 3600 quando non vi è obbligo di emissione della fattura ed il documento emesso comprensivo IVA (scorporato dell’imposta) restituisce sempre un imponibile di 3000 euro.

Obblighi transitori:
Solo per l’anno 2010 la comunicazione va effettuata ntro il 31-01-2012,  per le operazioni uguali o superiori a 25.000 euro al netto IVA qunado siano soggette a fatturazione.
Per il 2011 l’obbligo della comunicazione entra a regime normale e dovrà essere inviata entro il 30-04-2012 nei limiti ordinari di tetto imponibile di 3000 euro.

Per i contratti a corrispettivo periodico la soglia è da riferirsi all’ammontare dei corrispettivi dovuti per l’intero anno, quindi l’obbligo sorge quando nell’intero anno, ad esempio per la fornitura di assistenza periodica, la fatturazione ricevuta sia pari o superiore a 3.000 euro.

Non vi è obbligo di comunicazione quando l’operazione riguardi:

  • importazioni;
  • esportazioni dirette;
  • operazioni intracomunitarie soggetto ad INTRASTAT;
  • operazioni attive e passive verso soggetti aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata;

Rapporti già conosciuti dall’amministrazione finanziaria quali:

  •  contratti di assicurazione;
  • contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas;
  • contratti di mutuo;
  • compravendita di immobili;
  • contratti di leasing;
  • Operazioni effettuate nei confronti di privati quando il pagamento sia avvenuto con carte di credito a meno che gli operatori finanziari siano soggetti non residenti in ITALIA o senza stabile organizzazione in Italia;
  • passaggi interni  tra aziende collegate se effettuate con fattura;

 ad eccezione della cessione di autoveicoli che pur essendo registrate al PRA vanno comunicate.

Nella comunicazione dovranno essere indicati per ogni singola operazione soggetta:

  1. la data di registrazione dell’operazione o la data di effettuazione dell’operazione a seconda se soggetta all’obbligo di registrazione e fatturazione o meno;
  2. La Partita Iva/Codice Fiscale del CEDENTE O del CESSIONARIO;
  3. l’importo del corrispettivo e distintamente l’importo dell’IVA, o nel caso la dicitura che trattasi di “operazione esente o non imponibile”; 
  4. l’importo del corrispettivo comprensivo dell’IVA per il quale non è obbligatoria l’emissione della fattura.
Chiaramente quando l’operazione sia avvenuta tra soggetti IVA, sia il cedente/prestatore che il cessionario/ committente sono obbligati alla comunicazione.

E’ opportuno precisare che per operazione rilevante ai fini IVA superiore a 3000 euro non si intende una singola fattura “ma una singola operazione”.

Esempio:
Se la società Alfa costruisce un macchinario per la società Beta che costa 4000 euro oltre IVA, il fatto che la società ALFA, per tale lavoro,  abbia emesso due distinte fatture di 2000 euro cadauna non fa venir meno l’obbligo della comunicazione, in quanto l’operazione (la costruzione del macchinario) ha un valore superiore a 3000 euro.

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