L’approvazione del Decreto Sviluppo del 5 maggio scorso prevede anche misure per il rilancio dell’Edilizia.
Per quanto riguarda il Piano Casa le Regioni dovranno approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DECRETO, nuove normative che prevedano la concessione di incentivi per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici,
fermo restando che nel periodo transitorio gli immobili residenziali avranno un premio volumetrico del 20% mentre per quelli destinati ad altre finalità solo del 10%.
fermo restando che nel periodo transitorio gli immobili residenziali avranno un premio volumetrico del 20% mentre per quelli destinati ad altre finalità solo del 10%.
E’ stata confermata la nuova la S.c.i.a. (Segnalazione certificata inizio attività) introdotta dal D.L. 78 (in luogo della Dia) in tutti i casi che consentano di velocizzare i tempi di apertura di attività commerciali ed artigianali. E’ stata escluso (come invece originariamente previsto dalla suddetta manovra correttiva) che essa possa essere utilizzata in edilizia per ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE, per il quale invece occorrerà presentare la c.d. “Super-Dia”.
Accolto e riconfermato ai fini delle costruzioni il principio del silenzio-assenso:
- PARERE POSITIVO QUINDI, nel caso non si riceva DINIEGO decorsi 90-100 giorni (180-200 per città con più di 100.000 abitanti) dalla data di inoltro della domanda.
Il tutto nel rispetto del nulla-osta dei B.A.A.S. – laddove occorra – ai fini dello svincolo ambientale, paesaggistico o culturale.
Per le sanatorie, è stato introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 34 del Testo Unico dell ‘ edilizia, che concede in caso di violazioni non superiori al 2% in riguardo ad altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta il diritto di non annullamento del PERMESSO DI COSTRUIRE.
Per gli immobili fantasma ulteriore slittamento stavolta al primo di LUGLIO 2O11.
Sul fronte degli appalti pubblici l’articolo 4 del Decreto in commento introduce:
- tetti su riserve;
- opere di compensazione;
- varianti in corso d’opera;
ciò al fine di limitare le spese di nuove gare.
In ultimo non occorrerà l’adozione del bando di gara ai fini dell’affidamento di lavori tramite procedura negoziata fino a un milione di euro.
Per i lavori pubblici che superino la soglia di 500.000 euro, gli inviti alle Imprese devono essere minimo dieci, mentre diminuiscono a cinque per i lavori inferiori al suddetto importo di 500mila euro. Sono stati inoltre modificati i requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto per ridurre la discrezionalità soggettiva degli enti appaltanti.
Commento:
Siamo abituati purtroppo che le nuove e positive norme bisogna prudenzialmente accoglierle solo come ottimi propositi più che come nuove leggi fino a quando non diventeranno realtà?
A cura di Giuseppe Merola. Commercialista in Sapri.