Eas entro il 31 marzo 2014.

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Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che hanno subito modifiche durante l’anno 2013 avranno tempo fino al 31 marzo 2014 per comunicarle all’Agenzia delle Entrate tramite il modello EAS .

Di prossima scadenza quindi l’invio del modello EAS previsto il 31 marzo 2014.

In linea generale tutti  gli enti senza scopo di lucro sono tenuti all’invio del modello EAS;  ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

I dati da comunicare riguardano solo le informazioni che hanno rilevanza a fini fiscali. Ciò  ai fini della verifica del possesso dei  requisiti per fruire delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 30 co. 1 del DL 185/2008.

In caso di variazioni rispetto all’anno precedente, nel modello EAS devono essere indicate tutte le informazioni richieste che riguardano variazioni rispetto al modello inviato per anni precedenti, ed anche quelle non modificate.

OBBLIGATI EAS PER CAUSE SOGGETTIVE.

I soggetti tenuti alla comunicazione EAS (sempre che abbiamo delle variazioni rispetto all’ano precedente) sono:

  • le associazioni politiche;
  • le associazioni sindacali;
  • le associazioni di categoria;
  • le associazioni religiose;
  • le associazioni assistenziali;
  • le associazioni culturali;
  • le associazioni sportive dilettantistiche;
  • le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni di formazione extra-scolastica;
  • le società sportive dilettantistiche;
  • le associazioni pro-loco;
  • le organizzazioni ed altri enti.

NON  OBBLIGATI EAS PER CAUSE OGGETTIVE.

Gli Enti che soggettivamente sarebbe tenuti sono esclusi dall’obbligo dell’invio del modello EAS:

  • Le organizzazioni di volontariato già iscritte nei registri regionali che svolgono attività commerciali esclusivamente conformi a quelle marginali (ex Dm 25 maggio 1995);
  • Le pro-loco che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi inferiori a 250mila euro, ed hanno optato per il regime agevolato come previsto dalla legge n. 398/1991;
  • Le ASD registrate al Coni che non svolgono attività commerciale; Le Onlus di cui al Dlgs 460/1997.

I soggetti che non sono tenuti ad inviare il modello EAS per cause oggettive sono anche:

  • gli enti che hanno ottenuto proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
  • promosso messaggi pubblicitari;
  • variato l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre bilanci chiusi;
  • variato il numero degli associati;
  • variato l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
  • variato l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti;
  • aumentato o diminuito il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.

Non dovranno inoltre inviare il modello EAS, come precisato dalla risoluzione n. 125/2010, gli enti che hanno variato solo il legale  rappresentante già comunicato agli uffici finanziari attraverso il modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA E IL modello AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva).

TENUTI ALL’INVIO DEL MODELLO EAS I NUOVI ENTI CHE INTENDONO FRUIRE DEI BENEFICI FISCALI.

Il modello EAS va presentato – oltre che dagli Enti non lucrativi che devono ESCLUSIVAMENTE variare una precedente comunicazione EAS, anche dalle associazioni no-profit costituite a partire dal 29 novembre 2008, che siano in possesso dei requisiti per beneficiare dei vantaggi fiscali e sono quindi al primo invio del modello EAS.

eas comunicazione entro il 31 marzo 2014, enti non commerciali, benefici fiscaliLa comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 60esimo giorno dalla data di costituzione dell’associazione ed entro i medesimi 60 giorni al contrario per informare l’Amministrazione nel caso abbiano perso le caratteristiche per le esenzioni fiscali, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso modello.

Si ricorda che il regime di di favore (ex articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008) prevede la non imponibilità degli incassi come le quote e i contributi indicati nell’art. 148 del Tuir  e nell’art. 4 del Dpr 633/1972 ai fini IVA,  considerando non commerciale l’attività svolta dall’ente, in appoggio finanziario alla propria attività  istituzionale, nei confronti degli iscritti o partecipanti.

Per poter usufruire dell’esenzione  i soggetti di natura privata, con o senza personalità giuridica «non dovranno avere per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “lucro”» ex articolo 73 del Tuir,  e dovranno operare quindi senza finalità imprenditoriali.

www.agenziaentrate.gov.i…lo+enti+associativi.pdf

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