#pinomerola
Modello EAS da presentare entro il 31 Marzo 2012.
Gli Enti associativi che beneficiano delle agevolazioni previste:
. dall’art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72 (ai fini IVA);
. e dall’art. 148 DPR 917/86 (ai fini delle imposte dirette)
Sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate i propri dati fiscali allo scopo di continuare ad usufruire delle predette esenzioni ed agevolazioni sia contabili che tributarie.
I dati vanno inviati entro l’ultimo giorno del mese di marzo di ogni anno tramite il modello EAS, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 2 settembre 2009 ed introdotto dal D.L. 185/2008 (convertito nella L. 2/2009) .
Con la circolare n. 12/E del 2009 l’Agenzia delle Entate ha chiarito che la comunicazione ha lo scopo:
. di prevenire i comportamenti elusivi da parte degli Enti non commerciali;
. di tutelare le associazioni che esercitano effettivamente ed esclusivamente l’attività istituzionale e sociale prevista dallo Statuto;
. di reperire le informazioni necessarie per conoscere in maniera più ampia il settore associativo;
. di contrastrare e sanzionare quegli enti non commerciali che di fatto svolgono vere e proprie attività commerciali. (nota: il dl semplificazioni del 24 gennaio 2012 ha previsto minore burocrazia per l’accesso ai locali delle ONLUS al fine di effettuare controlli e verifiche fiscali).
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE EAS:
– Gli Enti associativi di diritto privato non aventi personalità giuridica che svolgono attività istituzionali;
– Gli Enti associativi di diritto privato non aventi personalità giuridica che svolgono attività commerciali.
La cir. 12/E/2009 ha previsto anche quali siano le associazioni obbligate, esonerate oppure ammesse alla comunicazione semplificata.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE EAS SEMPLIFICATA:
La “Comunicazione EAS semplificata” è prevista per quegli enti non commerciali già conosciuti all’Amministrazione finanziaria in quanto iscritti a registri, albi ed elenchi così come previsto dalla circolare n. 45/E del 2009.
Tali soggetti sono:
- Le Associazioni di promozione sociale iscritte all’albo tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 7 Legge 383/2000;
- Le Associazioni sportive dilettantistiche ad eccezione di quelle esonerate iscritte ad esempio al CONI;
- Le Organizzazioni di volontariato iscritte all’albo tenuto da Regioni e Province Autonome come previsto dall’art. 6 della Legge n. 231/1991 che svolgono in maniera limitata attività commerciali;
- Le Associazioni riconosciute in possesso di personalità giuridica iscritte nei registri tenuti presso Regioni e Province Autonome e presso le Prefetture;
- I Partiti e movimenti politici che allo scopo di ottenere il finanziamento per le spese elettorali sono obbligate alla tenuta di una vera e propria contabilità in quanto latori di danaro pubblico;
- I Sindacati del Cnel;
- Le Associazioni che curano gli interessi di categoria istituite in forza di disposizioni legislative partecipate da amministrazioni pubbliche;
- Gli Enti Bilaterali;.
- I Patronati legati alle associazioni sindacali;
- Le Associazioni riconosciute che svolgono l’attività di ricerca scientifica in base a determinati provvedimenti amministrativi;
- Le Onlus “parziali” che abbiano anche natura di enti associativi e che esercitano attività commerciale ai fini IVA (art. 4 DPR 633/72) ed IRES (art. 148 DPR 917/86).
- Le Associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni.
SOGGETTI ESONERATI DALLA COMUNICAZIONE EAS:
Non devono inviare la comunicazione EAS gli enti n.c. esonerati espressamente dall’art. 30 del D.L. 185/2008 (istitutivo dell’obbligo) e gli enti non commercaili privi dei presupposti di legge:
- Le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non esercitino attività commerciali;
- Le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri di cui sopra che svolgono solo attività istituzionale;
- Le Pro-Loco che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1 della Legge 398/91 e che non hanno superato i 250 mila euro annui di ricavi commerciali lordi (diversamente obbligate all’invio del modello);
- Le Fondazioni;
- Gli Enti non commercaili di diritto pubblico;
- Gli Enti regolamentati da leggi speciali quali ad esempio i Fondi Pensione;
- Gli Enti associativi commerciali;
- Le Organizzazioni non lucraive di utilità sociale – ONLUS;
- Le ONLUS per legge, quali le ONG riconosciute dalla Legge 49/87, le organizzazioni di volontariato che esercitano esclusivamente attività commerciali e le cooperative sociali come disciplinate dalla Legge n. 381/1991.
Il modello Eas dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico (Fisconline o Entratel).
La presentazione del modello e la verifica della persistenza dei requisiti fiscali previsti dalla normativa sono le condizioni necessarie per continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali disposte dall’art.148 del TUIR.
L’omessa presentazione comporta l’automatica decadenza dai benefici fiscali e la perdita del regime di neutralità fiscale dei contributi associativi percepiti dagli iscritti.
L’infedele comunicazione origina conseguenze penali al legale rappresentante che ha firmato il modello per “false dichiarazioni”, salvo il caso in cui trattasi di meri errori formali.
Le associazioni costituite dopo il 31 gennaio 2012 dovranno presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.