Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più parti.
Come noto, infatti, l’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 prevede un’apposita disciplina in materia, distinguendo tra cause inscindibili o tra loro dipendenti e cause scindibili.
L’inscindibilità della posizione giuridica soggettiva comporta la sussistenza del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la lite deve necessariamente svolgersi con la presenza di tutti i litisconsorti. È il caso, a titolo esemplificativo, dell’impugnazione di atti impositivi notificati a società di persone in relazione a debiti tributari imputati per trasparenza.
Viceversa, la scindibilità va riferita alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e cioè a quella pluralità di rapporti che, seppur connessi tra loro, restano distinguibili e separabili. Si pensi, ad esempio, alle cause connesse per riunione e alle obbligazioni solidali non interdipendenti o aventi la stessa fonte generatrice.
Nel caso specifico del giudizio di appello, l’articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio precedente. Sotto un profilo pratico, ciò significa che il ricorso in appello deve essere notificato a mezzo PEC a tutte le parti che si sono costituite nel giudizio di primo grado.
In sede di gravame, quindi, è possibile che si configurino delle situazioni di “litisconsorzio processuale”, nel senso che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che hanno acquisito la qualità di parte in primo grado,