La regolarità fiscale DURF delle imprese appaltatrici SARA’ POSITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA se verificati i seguenti requisiti:
– PROVA DELLA REALE ATTIVITA’ da almeno 3 anni;
– LE IMPRESE DOVRANNO AVER DICHIARATO REDDITI, IVA E SOSTITUTI CON REGOLARITA’;
– abbiano EFFETTUATO VERSAMENTI, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni DEGLI ultimi 3 anni, per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relative alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Non si considerano i debiti in dilazione non decaduta.
Il DURF quindi è una certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle entrate, corrispondente all’analogo DURC di INPS e INAIL.
Ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.
L’Agenzia delle Entrate in seguito alla richiesta Richiesta certificato EDIT emetterà un DURF POSITIVO quando siano rispettati i vari requisiti mentre emetterà un DURF NEGATIVO con esplicita evidenza dei requisiti mancanti.
Non avere il DURF, o avere un DURF NEGATIVO, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente.
PER OTTENERE IL DURF:
. scarica il modello;
. compila in tutte le sue parti;
. firmalo con smart card o firma manuale e documento identità con delega a professionista;
. il professionista firma in digitale la domanda e invia alla pec agenzia delle entrate competente per territorio.
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