Nell’ ordinamento costituzionale italiano, le Pubbliche Amministrazioni sono definite come apparati organizzativi preposti all’ esercizio dell’ azione amministrativa , strumentali al soddisfacimento dei bisogni della collettività.
Esse interpretano le istanze della comunità e rispondono alle stesse attraverso attività di servizio, fornendo attuazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dall’ autorità politica, nel rispetto dell’ ordinamento giuridico. La natura dei bisogni che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a soddisfare è alquanto diversificata e sempre più complessa .Proprio l’ emergere dei bisogni complessi è legato alla progressiva evoluzione della società e delle dinamiche. Se , in passato, il cittadino si accontentava di ricevere una semplice prestazione ( il certificato anagrafico o la disponibilità di acqua potabile ) , oggi chiede che sia integrata da una serie di servizi quali la facilità di accesso ed una riduzione dei tempi di acquisto, o anche la cordialità e le competenze degli operatori.
Tutto ciò ha comportato un cambiamento progressivo del ruolo della Pa che, da soggetto dispensatore di prestazioni , si è trasformato in responsabile della fornitura di servizi. La Pa si è dovuta evolvere, aprendosi alla partecipazione delle forze sociali ( utenti, imprenditori , e lavoratori) , riorganizzando la propria struttura ed adeguando l’ azione amministrativa ai nuovi principi di efficacia, efficienza ed economicità , trasparenza ed equità .
Nell’ ambito delle attività amministrative rientrano i servizi pubblici dei quali l’ ordinamento giuridico non dà una definizione univoca. L’ assenza di una disposizione normativa che chiarisse la nozione di servizio pubblico ha determinato l’ elaborazione di diverse tesi dottrinali in materia, tra le quali meritano di essere riportate la teoria “ soggettiva “ e quella “oggettiva” di servizio pubblico. La teoria soggettiva, sviluppata agli esordi del XX secolo in corrispondenza di processi di municipalizzazione e nazionalizzazione dei servizi pubblici, focalizza l’ attenzione che elemento qualificante della nozione di servizio pubblico sia l’ assunzione e la gestione da parte di un potere pubblico di un’ attività.
La teoria oggettiva, invece, pone l’ intento di qualificare un ‘attività in base alla sua rispondenza alla pubblica utilità ed al pubblico interesse ed al controllo direttivo di un soggetto pubblico, a prescindere dal soggetto al quale è istituzionalmente collegata. Secondo l’ interpretazione più accreditata , tale concezione sembra trovare conferma nella Costituzione, che ha chiarito come esistano attività qualificabili oggettivamente come servizi pubblici essenziali e che proprio in ragione della loro natura possono essere riservate o trasferite allo Stato o agli enti pubblici. Dal combinato disposto degli articoli 41 e 43 della Costituzione emergerebbe poi che per servizio pubblico deve intendersi ogni attività economica, pubblica o privata, sottoposta ai programmi e controlli ritenuti dalla legge opportuni per indirizzarla e coordinarla ai fini sociali. Ciò che risulta essere rilevante è l’attività e la sua attitudine a soddisfare un interesse di carattere generale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto titolare della stessa ( Corte di Cassazione Sez V, 6 giugno 1991 e Cass Sez 24 luglio 1989 ). Sebbene la teoria oggettiva non sia scevra da critiche, in una nuova prospettiva l’ aspetto soggettivo è stato individuato non nel momento gestorio quanto nel dato finalistico che caratterizza i servizi pubblici. La nozione soggettiva risulta inadeguata se intesa nel senso tradizionale come riferimento alla gestione , mentre diviene attuale se si ricomprende la l’assunzione del servizio del servizio tra i compiti dell’ ente pubblico. Il servizio pubblico diviene un’attività che l’ ente assume e considera propria nell’ ambito dei compiti istituzionali perché connessa all’ esigenza di benessere e sviluppo della collettività, potendo, nel momento del dipanarsi degli atti gestori , essere svolta da un terzo soggetto sulla base di un titolo giuridico di conferimento da parte dell’ amministrazione.
Quali sono le caratteristiche del servizio pubblico?
Il diritto comunitario definisce il servizio pubblico come l’attività amministrativa svolta dalla Pa per il soddisfacimento immediato e diretto di interessi della collettività , avendo coscienza del contesto tecnico e sociale.
Gli elementi distintivi di un determinato servizio percepito come pubblico si presentano quando:
• Un’attività è assorbita in area pubblica per una decisione politica
• L’ attività non è espressione di poteri autoritativi dell’ Amministrazione
• Consiste nell’ espletamento di un’ attività materiale nei confronti di una collettività indeterminata secondo criteri di doverosità , universalità ed accessibilità.
• Viene espletata un’ attività di pubblico servizio attraverso un’ organizzazione complessa che sempre più assume dimensioni imprenditoriali.