L’articolo 112 del Testo Unico degli Enti Locali ( Decreto legislativo 267/2000) stabilisce che:
“ Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali “.
Il servizio pubblico assume la denominazione locale quando è caratterizzato dai seguenti elementi:
- Imputabilità all’ ente locale del servizio
- Oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati alla comunità locale
- Scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e sviluppo delle comunità locali
La riformulazione dell’ articolo 113 , 113 bis TUEL , per effetto della nuova riforma dei servizi pubblici locali ( operata nell’ ambito della Legge Finanziaria 2004 ) , ha introdotto la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica ( articolo 113 ) e servizi privi di rilevanza economica ( articolo 113 bis ). La nuova dizione, mutuata dal diritto dell’ Unione Europea, è stata adottata dal legislatore nazionale . Non risultano essere chiari i confini della dizione “servizi pubblici locali a rilevanza economica “ , né lo stesso legislatore ha provveduto ad esplicare in qualche modo il portato della stessa. In questo senso risulta essere ipotizzabile, richiamandosi al Libro Verde sui servizi di interesse generale della Commissione Europea, una definizione di servizi privi di rilevanza economica come quelli riconducibili in senso lato nell’ ambito dei servizi sociali. La distinzione operata dal Legislatore incide soprattutto sulla diversa disciplina relativa alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi dettata dagli articoli 113 e 113 bis TUEL.
L’erogazione dei servizi pubblici è storicamente riconducibile agli Enti locali ed in particolare ai Comuni. Da oltre un secolo in Italia le strutture municipali hanno provveduto a soddisfare direttamente i bisogni delle proprie comunità, elaborando modelli gestionali funzionali all’ erogazione di servizi qualitativamente soddisfacenti ( primo fra tutti l’ azienda speciale ). La gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali attraverso una propria struttura organizzativa ha mostrato, a partire dagli anni ’90, una inadeguatezza rispetto al mutato quadro della realtà italiana.
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