Domanda di salvaguardia esodati: le istanze per la verifica dei redditi per la salvaguardia dei c.d. 10.030, vanno presentate all’INPS entro mercoledì 25 settembre 2013.
Con il messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013, l’INPS ha comunicato le modalità operative per la verifica dei redditi dei soggetti che potrebbero usufruire della salvaguardia dei 10.030 esodati, e i requisiti per l’inoltro della domanda di salvaguardia.
Requisito necessario per l’accesso alla salvaguardia è: che il mancato svolgimento di alcuna attività di lavoro, esercitata successivamente alla cessazione o autorizzazione dal lavoro, sussista fino alla titolarità effettiva della pensione.
Per quanto riguarda la c.d. terza platea di esodati, con possibilità di presentare domanda di salvaguardia (quella dei 10.130 soggetti) l’Istituto ha precisato che l’eventuale svolgimento di attività lavorativa successiva alla cessazione del precedente rapporto lavorativo ai fini del pensionamento, è permessa purché dopo il 4 dicembre 2011 (per prosecuzione volontaria) o del 30 giugno 2012 (per le cessazioni da accordi individuali o collettivi) sia stato percepito un reddito annuo uguale o inferiore ad euro 7.500, da rilevare ovviamente al lordo, nel momento in cui si presenta la domanda di salvaguardia per l’accesso al beneficio.
Domanda di salvaguardia che ricordiamo ─ a coloro interessati ─ bisogna presentare all’INPS entro mercoledì 25 settembre 2013, ossia tra due giorni.