Assegni familiari non condizionati dall’IMU sui fabbricati e dalla loro esenzione IRPEF quando non locati.
Nella domanda per la corresponsione degli assegni familiari, i redditi dei fabbricati vanno sempre sommati al reddito da lavoro dipendente, anche se eventualmente NON DICHIARATI IN 730 o UNICO, e non soggetti all’imposta sulle persone fisiche IRPEF in quanto già gravati dell’IMU.
L’INPS con il messaggio n. 9710 del 14-6-2013, avente ad oggetto: “Assegno per il nucleo familiare, modalità di computo del reddito del nucleo familiare”, ha così risposto ad alcune istanze circa la rilevanza delle rendite catastali dei fabbricati ai fini della compilazione del modello “ANF/dip” per la domanda di assegni familiari; visto che ai fini IRPEF gli eventuali immobili posseduti e non locati, non sono più imponibili IRPEF, avendo già scontato l’imposta unica IMU.
L’Inps ha chiarito «che ai sensi della disciplina degli Assegni per il Nucleo Familiare, l’introduzione dell’imposizione lMU non determini alcuna modifica della natura dei redditi di fabbricati e terreni, né delle vigenti modalità di computo degli stessi».
Quindi in riguardo alle richieste di ASSEGNI FAMILIARI per il periodo 1.07.2013/ 30.06.2014 i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all’anno 2012, dovranno continuare ad essere indicati tra i redditi assoggettabili all‘IRPEF (Tab. A, colonna 2 del Mod. ANF /Dip).
Ancora l’INPS ricorda che ai fini dell’accertamento del diritto e della misura dell’assegno per il nucleo familiare occorre considerare il “reddito complessivo assoggettabile ad Irpef ed i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva” ( art.2 c.9 L.153/88 circ. 12/90) , se superiori a 1032,91.
In tal senso si ricorda che il reddito “assoggettabile” ad IRPEF non sempre coincide con il reddito effettivamente gravato dalla imposta medesima.
In parole spicciole ai fini della compilazione del modello per la richiesta di assegni familiari, oltre al reddito da lavoro DIPENDENTE soggetto a dichiarazione e ad imposta IRPEF, occorre anche indicare le RENDITE CATASTALI RIVALUTATE DEGLI IMMMOBILI POSSEDUTI, ANCHE SE NON SOGGETTI AD IRPEF, in quanto già gravati dell’IMU.
In sostanza bisogna compilare il modello allo stesso modo dell’anno scorso.
ESEMPIO:
DICHIARAZIONE PRESENTATA MOD. 730/2013:
RENDITA CATASTALE FABBRICATO PRIMA CASA = 450,00 EURO
RENDITA CATASTALE SECONDA CASA NON LOCATA 600,00 EURO.
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE = 30.000,00 EURO LORDI (reddito complessivo mod. 730) LE RENDITE CATASTALI VANNO INDICATE MA NON SOMMATE AL REDDITO COMPLESSIVO NEL 730 COME AVVENIVA L’ANNO SCORSO, ANCHE SE POI LA RENDITA RIVALUTATA DELLA PRIMA CASA POI VENIVA DEDOTTA, QUEST’ANNO INVECE NON INFLUISCONO IN ALCUN MODO SUL REDDITO COMPLESSIVO.
MA AI FINI DELLA DOMANDA DI ASSEGNI BISOGNA PROCEDERE IN QUESTO MODO:
ESEMPIO DI COMPILAZIONE DOMANDA ASSEGNI FAMILIARI ANF/DIP:
REDDITI DA LAVORO DIP ALTRI REDDITI MOD. REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELGI ASSEGNI
30.000,00 1.102,50 730 31.102,50