Precedentemente l’omissione era sanzionata con l’indeducibilità della minusvalenza.
La nuova disposizione ha abrogato l’indeducibilità delle due tipologie di minusvalenze ed ha introdotto una maxi-sanzione pari al 10% dell’importo della minusvalenza non comunicata con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.
In particolare l’art. 12 del D.L. Semplificazioni ha introdotto all’art.11 del D.Lgs. n° 471 del 18-12-77, il nuova comma 4 bis, il quale nella sua formulazione finale prevede che «la omessa, infedele o incompleta comunicazione di minusvalenze o differenze negative di ammontare superiore ad euro 50.000 (di cui all’5-quinquies del D.L.203/2005 che prevede l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il realizzo di minusvalenze di cui al comma 1 del medesimo art. 5-quinquies del DL 203/2005, anche a seguito di dividend washing) o di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro quando riguardino la cessione di partecipazioni (di cui all’art. 1 del DL 209 del 2002 che recita in una parte “non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonche’ delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili) sono punite con le suddette sanzioni ma diventano “deducibili”.
E’stata eliminata quindi l’indeducibilità (ma introdotta la sanzione anche da dividend washing) di quelle minusvalenze, per le quali è stata omessa l’effettuazione della comunicazione per importi superiori a 50.000 euro, abrogando l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 5-quinquies del DL 248/2005 che recitava” In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili” .
E’stata eliminata anche l’indeducibilità, introducendone la sanzione, delle minusvalenze derivante da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, nei casi di omissione della comunicazione per importi superiori a 5 milioni di euro, abrogando il terzo periodo del quarto comma dell’art.1 del DL 209/2005 che recitava”In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e’ fiscalmente indeducibile”.
In tal modo il Legislatore ha intenzione di avere conoscenza di quelle operazioni societarie che potrebbero celare “manovre elusive quali il dividend washing“, introducendo una maxi-sanzione in luogo della pura e semplice indeducibilità delle minusvalenze non comunicate, che sicuramente poteva riguardare una circostanza irrilevante per il contribuente in luogo della realizzazione di una fruttuosa operazione societaria.
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