Divorzio: cambia assegno mantenimento

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L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEGUITO A  DIVORZIO NON SARA’ PIU’ RAPPORTATO AL TENORE DI VITA, MA ALL’AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA DELL’EX CONIUGE.

E’ stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 a mettere fine a un principio che veniva applicato ormai dal 1990 ossia da 27 anni, in base al quale l’assegno di mantenimento del coniuge divorziato doveva essere rapportato al tenore di vita assunto durante la vita coniugale e fino al divorzio e tale doveva restare anche post matrimonio ossia dopo il divorzio.

Secondo i giudici togati è un principio obsoleto ed ora dovrà contare, ai fini della determinazione della somma da erogare all’ex coniuge, l’autosufficienza economica di questo, e quindi automaticamente l’assegno scende a quanto serve per vivere.

Per la determinazione dell’assegno di mantenimento ora i parametri occorrenti per la sua fissazione saranno l’indipendenza economica già acquisita dal coniuge divorziato oppure l’autosufficienza e quindi il lavoro che svolge.

 
Il tenore di vita che la coppia conduceva durante il matrimonio non ha più valore quale metro di misurazione dell’indennità che dovrà riconoscere il giudice in sede di divorzio.

L’ex coniuge che richiede quindi l’assegno di mantenimento si vedrà una somma rapportata alla sua indipendenza e autosufficienza economica e non più al precedente tenore di vita.

L’idea del matrimonio come “una rendita di posizione” non si potrà far valere per sempre.

Un cambio di orientamento che i giudici togati hanno sentenziato senza chiamare le sezioni unite proprio perchè sono cambiate le condizioni socio-culturali che rendono vecchio e fuori dai tempi il criterio pronunciato nel 1990 con la sentenza a Sezioni Unite n. 11490/90, che si applicava da quella stessa pronuncia subito dopo l’introduzione del divorzio.

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