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Diritto alla compensazione a fronte di debiti a ruolo scaduti: chi ottiene la dilazione dei ruoli a debito può utilizzare i propri crediti in F24. Circ. A.d.E. n. 13/E 11 Marzo 2011.

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#pinomerola
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E dell’11-03-2011 (avente ad oggetto attività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all’art. 31 comma 1 del DL. 78 31-05-2010) ha FORNITO chiarimenti ulteriori al fine di permettere ai contribuenti di utilizzare “propri crediti erariali”, mediante compensazione in F24, non soggetti a divieti previsti dal suddetto art. 31 comma 1.

Si premette che l’art. 31 comma 1 del D.L. 78/2010 ha introdotto a decorrere dal 1-01-2011 il divieto di compensazione (con F24)  di crediti erariali, in presenza  di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessorie di importo superiore a 1500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.  

Lo stesso art. 31 ha introdotto, però, anche la possibilità di pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con modello F24-Accise (istutuendo l’apposito codice tributo “RUOL”) come descritto  praticamente nel nostro articolo che potrete leggere su questo post correlato.
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La circolare, al punto 2, recita che il divieto di compensazione (sussistendo ruoli scaduti superiori a 1500 euro), anche in riferimento alla circolare n. 4/E, riguarda esclusivamente i crediti di natura erariale, ed in particolare la preclusione attiene ai tributi:
  1. irpef, ires, irap, addizionali regionali, IVA ed altre Imposte indirette, ritenute alla fonte E DA ULTIMO ANCHE LE IMPOSTE DI REGISTRO (anche se  per queste ultime, come puntualizza la circolare in commento, non si può applicare il meccanismo dell’F24 di cui all’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 241/97 allorquando .. il contribuente vantasse un credito per le stesse imposte di registro).

    Non vige alcuna preclusione per le compensazioni di crediti in F24 di: 

         tributi locali, crediti d’imposta e contributi previdenziali di qualsiasi genere.

       La preclusione opera solo per le imposte e contributi NON COMPENSABILI  punto 1) e  COMPENSABILI  punto 2)  SOLO NEL CASO IN CUI si abbiamo debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiori a 1500,00 euro.
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      Il divieto di compensazione come disposto dall’art. 31 suddetto vige in presenza di cartelle di pagamento a carico del contribuente:
      • notificate all’ 1-01-2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento;
      • notificate prima di tale data e per le quali sia scaduto in ogni caso il termine di pagamento.
       La norma non distingue tra ruoli ordinari e straordinari né tra provvisori e definitivi e quindi la preclusione opera, nella generalità dei casi in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali come sopra descritte (speriamo esaustivamente ndr) allorquando questi siano di importo superiore ad euro 1500,00.

      Ricordiamo ancora, che la preclusione non opera quando il contribuente sebbene abbia debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie non sia ancora scaduto il termine per il pagamento (ossia non siano ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella) o quando, novità della circolare, il ruolo è stato dilazionato con pagamento a rate.

      Si puntualizza che in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la dilazione di pagamento è permessa la compensazione di eventuali crediti mediante modello F24. 

      A tal riguardo è bene ancora precisare che in presenza di  dilazione se l’omesso pagamento riguarda una sola rata, il piano di rateizzazione è ancora in essere ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 602/73 (e quindi essa va computata dal monte limite di euro 1.500). 
      Nel caso in cui invece il mancato pagamento riguardi la prima rata o due rate successive alla prima, si decade dal beneficio della rateizzazione, e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente esigibile e contestualmente valido  anche ai fini della preclusione.
       
      In conclusione, in questa selva di norme, circolari ecc.., occorre ricordare alcuni punti  di  riferimento con cui potersi orientare per evitare errori:
      Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. 
      BISOGNA CAPIRE, anche richiamando la relazione illustrativa al D.L. n. 78 del 2010, che la disposizione ha lo scopo di azzerare la differenza tra posizioni debitorie scadute del contribuente e posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazioni di imposte erariali da parte dello stesso. 
      Per intendersi meglio,  bisogna entrare nel ragionamento logico che lo Stato ha fatto introducendo la disposizione, facendo questo esempio:

      Se il contribuente sig. ROSSI “deve” all’Erario 5.000 euro per  imposta lRPEF DELL’ANNO 2005, iscritta a ruolo ED IMPAGATA, e contemporaneamente vanta dallo Stato un credito IVA compensabile in F24 relativo ad esempio all’anno 2010, la compensazione è vietata. 
      Quindi nella sostanza non può utilizzare le sue partite a credito verso lo Stato SE PRIMA non ha regolarizzato le sue partite a debito verso l’Erario a meno che il suo debito iscritto a ruolo impagato e scaduto  non sia superiore a 1500 euro. (nel qual caso potrà utilizzare il suo credito IVA).

      PER TALE MOTIVO LA DISPOSIZIONE RIGUARDA SOLO DEBITI ERARIALI ESIGIBILI  DALLO STATO O CREDITI ERARIALI VANTATI VERSO LO STATO.

      A cura di R.v.f. 

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