Dal dl dignità arriva l’eliminazione dello split payment ai professionisti.
Dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto dignità (Dl 87/2018) i professionisti con partita iva non si vedranno più trattenere l’iva dalle Pa per lo split payment o scissione dei pagamenti.
L’esimente dallo split payment attiene a quei professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e loro controllate, e con le società quotate al Fitse Mib.
Quindi, a norma dell’art. 12, del dl appena varato, lo split payment ossia il meccanismo della scissione dei pagamenti (ex articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trova più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta di acconto o d’imposta.
Le modifiche introdotte vanno a ribaltare l’obbligo di split payment introdotto dal dl 50 2017 per mano dell’ex governo.
La variazione decorre dal 14 luglio 2018 e quindi tutte le parcelle emesse dal 14 luglio in poi non dovranno più riportare la dizione “scissione dei pagamenti”;
– La PA o la controllata o la quotata al Mib che riceve la fattura, al pagamento, deve trattenere la ritenuta Irpef ma pagare al professionista anche l’Iva come è sempre stato.
– il professionista a fronte dell’emissione della fattura che gli produce un debito Iva diretto verso l’Erario, deve liquidare l’imposta e versarla alle casse statali.
Quando pagare l’Iva
A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta all’Amministrazione:
- nel periodo in cui cade la data di emissione del documento;
- ovvero nel periodo di pagamento del documento da parte del committente.
Quando il cliente è una Pubblica amministrazione , compresa nell’articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell’imposta potrà essere effettuato nel mese o trimestre di incasso sempre che sulla fattura sia scritto “fattura ad Iva differita”.
Nel caso di società fornitrici di servizi l’Iva deve essere versata nel mese o trimestre in cui cade la data di emissione della fattura, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo o trimestre.
I professionisti – che ricevono pagamenti da tali soggetti – potranno emettere un pre-avviso di parcella e solo dopo il pagamento, emettere la parcella momento in cui sorge il debito IVA verso lo Stato.