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DICHIARAZIONI D’INTENTO DAL 1° MARZO 2017

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lettere di intento 2017
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NUOVE DICHIARAZIONI D’INTENTO DAL 1° MARZO 2017

 

A partire dal 1° marzo 2017 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. In questo nuovo modello non sarà più possibile dare indicazione delle operazioni di acquisto da effettuarsi in un determinato arco temporale, come previsto nei modelli precedenti. L’eliminazione di questa possibilità, sulla quale è intervenuta anche la risoluzione n. 120/E/2016, comporterà un inevitabile nuovo aggravio, in termini di attività di controllo in capo al fornitore, in quanto si dovrà calcolare l’importo delle vendite da effettuarsi nel limite del plafond indicato da ciascun esportatore abituale.

Infatti, sulla base delle “vecchie” regole per le dichiarazioni di intento, il cedente o il prestatore di servizi doveva prestare esclusivamente attenzione ad effettuare la prestazione nell’arco temporale indicato nella dichiarazione di intento ricevuta. Non era necessario effettuare alcun controllo con riferimento all’entità degli acquisti effettuati, a differenza di quanto previsto con la nuova disciplina. Restano a carico del cedente i riscontri telematici della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole obbligheranno il fornitore a prestare attenzione all’ammontare delle cessioni effettuate che risulteranno non imponibili per l’ammontare non eccedente rispetto a quello indicato nelle dichiarazioni di intento consegnate in quanto bisogna evitare il rischio di emettere una fattura non imponibile in misura eccedente rispetto al totale degli acquisiti che possono essere effettuati in regime di non imponibilità.

La novità è sorta con un chiaro intento antielusivo, anche se dovrà essere verificata la reale efficacia della stessa.

Il nuovo modello di dichiarazione di intento, approvato con il provvedimento direttoriale n. 213221/2016, deve essere utilizzato per gli acquisti effettuati ai fini IVA dopo il 28 febbraio 2017.

In questo caso potrebbe concretamente verificarsi che un fornitore riceva nel mese di dicembre 2016 una dichiarazione di intento a valere su tutte le operazioni da effettuarsi nell’anno 2017. Questa dichiarazione di intento, recante quale periodo di validità l’intero anno 2017, cesserà di avere valore alla fine del mese di febbraio. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti con la risoluzione n. 120/E del 2016. Pertanto, se l’esportatore abituale intende continuare ad effettuare dal 1° marzo 2017 acquisti in regime di non imponibilità, dovrà presentare ai suoi fornitori il nuovo modello di dichiarazione di intento corredato con la relativa ricevuta.

Il documento di prassi ha confermato la validità delle dichiarazioni di intento precedentemente emesse per singola operazione o a importo fisso a condizione, però, che il relativo importo non sia stato interamente utilizzato alla data del 1° marzo prossimo.

Per completezza espositiva si precisa che in caso di eventuale splafonamento può essere irrogata una sanzione amministrativa in capo al soggetto cedente compresa tra il 100 ed il 200 per cento dell’imposta.

 

di Marco Baldin

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