Nella dichiarazione dei redditi 2017 (anno di imposta 2016) è possibile inserire tra gli oneri e le spese detraibili al 19% quanto sostenuto a titolo di affitto dagli studenti universitari fuori sede. E’ prevista la detraibilità dall’IRPEF del 19% dell’importo del canone di locazione derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998 da studenti universitari fuori sede che si trovano in determinate condizioni. La legge finanziaria 2008 ha ulteriormente ampliato le tipologie di contratti di affitto per i quali è possibile usufruire della detrazione fiscale da parte degli studenti universitari fuori sede prevedendo l’agevolazione anche per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Per poter usufruire della detrazione delle spese per canoni di locazione è necessario che:
- l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km;
- il comune di residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università.
Per verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.
In particolare, nel quadro E del modello 730/2017 è possibile indicare con il codice ‘18’ le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), per canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.