CORREZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOLO ENTRO IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA.
Recita la Sentenza n. 14924 della Corte di Cassazione del 24 06 2014: «La eventuale necessità di correzione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti di imposta è ammissibile – da parte del contribuente – solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo»
I crediti scaturenti dalla dichiarazione integrativa e correttiva potranno essere utilizzati in compensazione.
Sentenza della Cassazione sui termini di presentazione della dichiarazione.
Nella fattispecie di causa, l’Ufficio aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che dichiarava valide le dichiarazioni integrative presentate da un contribuente nel 2006, correttive di errori per indicazione di maggiori imponibili, e relative agli anni 2002 e 2003.
Ma la Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermava che la correzione di errori che avevano causato la indicazione di un maggior reddito o una maggiore imposta a sfavore del contribuente potevano essere corrette solo con la presentazione di dichiarazioni integrative entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Quindi, la Corte ha valutato intempestive le dichiarazioni integrative-correttive presentate dal contribuente nell’anno 2006 volte a correggere le dichiarazione dei redditi presentata per gli anni pregressi suddetti.
Tale sentenza ricalca fedelmente la normativa in essere secondo la quale la dichiarazione integrativa a favore (del contribuente) può essere inviata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Diversamente il contribuente ha 4 anni di tempo per presentare una dichiarazione integrativa che va ad aumentare gli imponibili e le imposte dichiarate nella dichiarazione originaria (quindi a favore dello Stato).
FACCIAMO UN BREVE RIEPILOGO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
INTEGRATIVA A FAVORE. PRESENTAZIONE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA.
1) La dichiarazione integrativa a favore del contribuente – con presentazione di una dichiarazione correttiva ai sensi dell’ art. 2 c 8-bis, del DPR n. 322-1998 – può essere inoltrata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Ciò al fine di sistemare errori contenuti nella dichiarazione originaria, da cui scaturiscono maggiori imponibili, o un maggior debito o minor credito a danno del contribuente.
In tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, oppure chiiesto a rimborso.
INTEGRATIVA A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE. PRESENTAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA.
2) Integrativa ossia una dichiarazione presentata:
– Nell’ ipotesi di ravvedimento previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– quando invece come previsto dall’art. 2, c. 8, del DPR n. 322 del 1998, la correzione è a favore dello Stato, essa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per la correzione di errori i che abbiano determinato l’indicazione di un minor valore della produzione rispetto al reale, o un minor debito d’imposta o di un maggior credito a favore del contribuente.
GA Merola per informazioni contattami senza impegno.