La risoluzione n. 41/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 26 aprile 2012, ha chiarito che la presentazione di una dichiarazione integrativa di una società posta in procedura di liquidazione, potrà essere inviata «non oltre il termine ordinario prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo» che è la stessa disposizione prevista per la presentazione di una dichiarazione integrativa di una società in normale attività.
Nella sostanza l’Agenzia delle Entate ha confermato che nel caso in cui una società posta in liquidazione debba redigere due distinte dichiarazioni dei redditi, per il medesimo periodo d’imposta (ante e post liquidazione), entrambe possono essere integrate nel medesimo termine del 30 settembre previsto per la presentazione ordinaria della dichiarazione dell’anno successivo a quello oggetto di integrativa.
Possono essere oggetto di presentazione di dichiarazione integrativa, quindi, nei termini suddetti, sia la dichiarazione dei redditi ante-liquidazione sia quella post-liquidazione.
Il dubbio era sorto proprio in riguardo al tenore letterale della norma.
Entrambe possono essere oggetto di dichiarazione integrativa entro il 30-09-2014.
Ricordiamo che tale doppia dichiarazione dei redditi, per il medesimo anno, che attiene alle imprese poste in liquidazione non riguarda la dichiarazione ai fini IVA, che va presentatata sempre in maniera unificata con due intercalari.
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