Tra le detrazioni previste dalla normativa tributaria italiana in materia di dichiarazione dei redditi, quella concernente le spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta dai nuclei familiari italiani.
Infatti, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate chiariscono bene come le “spese sanitarie” siano presenti nella dichiarazione dei redditi Precompilata: sono quasi 700 milioni i documenti tributari inseriti per un valore economico globale di spese detraibili pari a 29 miliardi di euro.
Per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% per la parte sostenuta dal contribuente che ecceda l’importo di 129,11 euro (c.d. franchigia); in altre casistiche invece della detrazione dall’Irpef, è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo.
Come per tutti gli oneri che danno diritto a una detrazione d’imposta, per le spese sanitarie indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) o in altre disposizioni di legge vale la regola della detraibilità dall’Irpef.
Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio, il quale abbia percepito redditi eccedenti al limite previsto per essere considerato a carico. Piuttosto, la detrazione delle spese sanitarie è ammessa solo per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per beneficiare delle detrazioni è necessario indicare le spese sanitarie relative all’anno in cui sono state effettivamente sostenute e documentarle adeguatamente.
Tutta la documentazione (ricevute di prestazioni mediche, scontrini fiscali, etc.) delle spese sanitarie effettivamente sostenute deve essere conservata per tutto il tempo in cui il Fisco può effettuare l’accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Ricordiamo che tra le spese sanitarie oggetto di detrazione, possono rientrare anche quelle relative a una persona defunta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico.
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento fiscale previsto per quelle sostenute in Italia: anche per queste è necessaria una documentazione che attesti e dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni (Codice fiscale, tipologia di medicinale che non sia parafarmaco, etc.) di quelle presenti sulla documentazione rilasciata sul territorio nazionale.