L’Assonime con la circolare n. 9 del 19 aprile 2018, ha dato delucidazioni e informazioni operative per la compilazione della dichiarazione annuale IVA 2018 – periodo d’imposta 2017, in prossimità del termine di invio e presentazione telematica per il 30 aprile 2018.
Le principali novità del modello di dichiarazione IVA 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018 sono relative al quadro VF in seguito all’introduzione della nuova disciplina del diritto alla detrazioneIVA, e al quadro VH in relazione all’obbligo, introdotto nel corso del 2017, di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Ai fini della precisa compilazione del modello IVA 2018 è necessario compilare con precisione:
- il quadro VF in cui trova attuazione la nuova disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA introdotta dalla Manovra correttiva 2017;
- il quadro VH che va a integrare o correggere le singole dichiarazioni IVA periodiche a cui si è stati obbligati a decorrere dall’anno 2017 medesimo.
- Tale quadro VH deve essere compilato per inviare, integrare o correggere i dati INCOMPLETI, OMESSI, O SBAGLIATI in tali comunicazioni iva periodiche.
- Nel nuovo modello di dichiarazione IVA 2018 hanno trovato posto anche nuovi righi per recepire le altre norme emanate nel corso del 2017, vedi quella che ha esteso lo split payment ad altre categorie come le società quotate in borsa, e quella che ha modificato la modalità per esercitare l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo.
- Quadri VH e VL
Con l’introduzione dell’obbligo di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, mediante la presentazione del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, sono stati modificati i quadri VH e VL del modello IVA 2018 per l’intero 2017. - La novità più importante riguarda il quadro VH, che adesso si chiama “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, e che, a partire da quest’anno, dovrà essere compilato solo qualora si intenda inviare, integrare e correggere i dati omessi, incompleti o errati indicati nelle suddette comunicazioni PERIODICHE IVA.
Tale novità, dice Assonime, era stata già spiegata dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 104/E del 28-7-2017, nella quale è stato illustrato che il contribuente può regolarizzazione i dati delle comunicazioni periodiche ripresentando il relativo modello DI LIQUIDAZIONE PERIODICA, oppure indicando i dati corretti direttamente nella dichiarazione annuale IVA o, ancora, presentando una dichiarazione integrativa.
Se il contribuente decide di correggere i dati di tali comunicazioni tramite la dichiarazione annuale, dovrà compilare integralmente il quadro VH, nel quale, quindi, dovranno essere riportati anche i dati delle comunicazioni che non devono essere rettificate. - Dice Assonime, l’introduzione delle comunicazioni periodiche IVA:
– ha causato l’inutilità del quadro VH, per quei contribuenti che hanno correttamente gestito le comunicazioni delle liquidazioni IVA;
– consente a quei contribuenti che hanno commesso errori o hanno omesso la trasmissione delle comunicazioni di sanare tali errori o omissioni mediante la compilazione del quadro VH.
Quadro VF. - ESEMPIO: CONTRIBUENTE TRIMESTRALE CHE HA INVIATO COMUNICAZIONE I TRIMESTRE CON DEBITO NON PAGATO DI EURO 1000, COMUNICAZIONE II TRIMESTRE CON DEBITO NON PAGATO DI EURO 2000, COMUNICAZIONE III TRIMESTRE CON IVA A DEBITO DI EURO 3000. Se le dichiarazioni PERIODICHE IVA sono state inviate correttamente il quadro VH non va compilato, e nel conguaglio globale dell’iva 2017, non rileva l’IVA impagata. (Oggetto di vita autonoma con la possibilità di effettuare ravvedimento operoso, o in caso di inerzia di avviso di irregolarità e cartella esattoriale.) Per cui rispetto al sistema conosciuto fino al 31-12-2016, cambia globalmente la logica dell’IVA, in quanto prima la DICHIARAZIONE IVA ERA SOLO QUELLA ANNUALE — E DAL CONGUAGLIO DELL’INTERO ANNO ERANO DEDOTTI A MO’ DI ACCONTO I VERSAMENTI TRIMESTRALI, CHE SE NON VERSATI PORTAVANO A UN DEBITO COMPRENSIVO DELLE OMISSIONI. DA QUEST’ANNO NON E’ COSI’ L’IVA NON PAGATE NON INCIDE
- SUL RISULTATO A DEBITO O A CREDITO IVA 2017.
ALTRA IMPORTANTE NOVITA’.
L’art. 2, del D.L. n. 50/2017 ha ridotto temporalmente la possibilità e il diritto alla detrazione IVA.
Prima delle modifiche:
- prima della modifica, il diritto detrattivo IVA poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile OSSIA UNA FATTURA 20186 può essere dedotta con la dichiarazione iva del 2018 presentata nel 2019;
- dopo la Manovra correttiva la detrazione deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diventa esigibile
- (Esempio una fattura emessa nel 2017 anche se ricevuta oggi 21 aprile 2018 potrà essere registrata nel 2017 inserita nella dichiarazione iva 2018 dopo aver rilevato l’integrazione nel quadro VH)
- Ridotto anche il termine per la registrazione delle fatture di acquisto, che in precedenza doveva avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto. Esempio una fattura di acquisto del 1-1-2014 poteva essere registrata in contabilità fino al 31-10-2017 (termine di presentazione della dichiarazione 2016 relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto 2014)
- Ora con il vigente art. 25 del decreto IVA le fatture di acquisto devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Quindi per esempio UNA FATTURA DEL 1-1-2017 RICEVUTA IL 1-1-2018 POTRA’ ESSERE REGISTRATA ENTRO IL 30 APRILE 2019.
- Le modifiche delle disposizioni hanno rilevanti riflessi sulla compilazione della dichiarazione annuale IVA e, in particolare, sull’indicazione nel modello di quelle operazioni la cui duplice condizione – esigibilità dell’imposta e ricezione delle fatture – si è verificata nell’anno 2017, ma le fatture sono state registrate nel corso del 2018, anteriormente alla presentazione della dichiarazione.
- Ai fini della compilazione del quadro VF, osserva in particolare l’Assonime, i dati relativi alle fatture registrate nel 2018 e a quelle del 2017 e del 2015, devono essere indicati nei righi da VF1 a VF13.
Come al solito una grande confusione e complicazione che solo con un bel pò di esempi pratici si può essere sicuri di non fare errori.
Frutto di scelte che occorrono a chi scrive PROFESSIONALMENTE DI FISCO per continuare a lavorare a danno di commercialisti e imprese.