Con la risoluzione n. 142/E l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la detrazione per figli a carico può essere fruita al 100% da un solo genitore, nel caso l’altro non ne abbia vantaggio fiscale.
Nella ipotesi di genitori separati o divorziati si aggiunge che essi devono raggiungere un accordo su chi deve utilizzare la detrazione al 100%, con relativo riversamento all’altro da parte del beneficiario (nel caso in cui il primo sia unico affidatario), di un importo pari alla stessa detrazione. Nel caso di affidamento congiunto ed uno solo di essi usufruisce dell’intera detrazione, questi dovrà versare all’altro l’importo pari alla metà della detrazione goduta.
Fonte: Agenzia delle Entrate.