Accertamento DOSSIERS & COMMENTI FISCO

Detrazione IVA: senza i registri stampati non spettante. Cass. n. 3107-2014.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3107 deposita il 12 feb. 2014, ha affermato  che per aver diritto alla detrazione Iva sulle fatture ricevute, non basta la prova della registrazione delle fatture all’ interno della memoria del computer aziendale, ma gli stessi dati registrati devono essere stampabili su registro cartaceo  in qualsiasi momento.

Ciò a richiesta dell’Ufficio finanziario o dei militari.

Diversamente si perde il diritto alla detrazione IVA.

La Guardia di Finanza durante una verifica fiscale nei confronti di una società marchigiana, aveva rilevato l’irregolare tenuta della contabilità fiscale, con indebita detrazione IVA sugli acquisti, poiché i documenti di spesa sebbene registrati sul software di contabilità aziendale non venivano esibiti in formato cartaceo sui registri contabili.

L’Agenzia delle Entrate con atto di accertamento successivo chiedeva alla società, oltre all’imposta relativa al disconoscimento della detrazione IVA  il pagamento di sanzioni e interessi.

La società a tal punto presentava ricorso alla magistratura tributaria e sia in primo grado sia in secondo grado – in  CTR – vedeva accolte le sue doglianze ed annullato l’avviso di accertamento.

In particolare, affermava la commissione tributaria regionale che “il disconoscimento della detrazione IVA per omessa fatturazione era ingiustificato” e in riferimento alla stessa non detraibilità dell’IVA, RICONOSCEVA la mera omissione di trascrizione delle fatture nei registri cartacei. La Guardia di finanza, “infatti” nel corso della verifica, aveva rilevato che le fatture era regolarmete registrate in ordine di data sul computer aziendale e questo costituiva elemento di prova a dimostrazione dell’esatto importo del volume d’affari e della mancanza di evasione fiscale.

Alla società quindi veniva riconosciuto il diritto alla detrazione Iva ma condannata al pagamento delle sole sanzioni per violazione formale.

Avverso la sentenza della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate produceva ricorso per Cassazione lamentando tra i motivi del gravame, che i giudici di merito sarebbero caduti in errore nell’affermare il mero carattere formale dell’omissione delle stampe relative alle registrazioni delle fatture e che tale violazione causava la perdita del diritto alla detrazione IVA a credito.

L’ufficio puntualizzava che la società aveva provveduto alla sola registrazione delle fatture sul personal computer aziendale e non alla stampa dei dati contabili sui registri IVA secondo quanto DISPOSTO dal Dm dell’11 agosto 1975, che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione.

E nella fattispecie la società non ricadrebbe nella previsione contenuta nella normativa del D.l n. 357/94, che dispone “la regolarità dell’inserimento dei dati nel pc in difetto di trascrizione su supporti cartacei purché questi possano essere stampati con immediatezza a richiesta degli organi accertatori”  in quanto il controllo dei militari riguardava anni precedenti.

La sentenza della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3107 del 2013, ha subito evidenziato l’importanza fondamentale della registrazione delle fatture nel nostro sistema fiscale, la quale “è il presupposto” del diritto alla detrazione IVA a credito così da garantire il principio tributario della neutralità dell’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Nessuna lesione della legalità vi è stata ,come hanno sostenuto  i difensori della società, in quanto la stampa delle fatture sui registri cartacei è espressamente prevista dalla sesta direttiva CEE.

Precisamente l’art. 18 co. 1, lettera d) della direttiva ha stabilito che al fine di avere diritto alla detrazione IVAil soggetto passivo deve assolvere alle formalità previste dalla normativa fiscale dello Stato membro, e l’art. 22 co. 2, lettera a)  obbliga alla tenuta delle scritture contabili in maniera che siano sufficientemente particolareggiate per consentire le opportune verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il sistema giuridico tributario impone specifici adempimenti allo scopo di fruire della detrazione IVA, CON LA FISSAZIONE DI TEMPI E MODI della registrazione delle fatture IVA: l’art. 23 del DPR 633/72 dispone che “il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro”, mentre l’art. 25  co. 1 del medesimo decreto OBBLIGA alla numerazione “in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA”.

QUINDI il dispositivo dei Supremi Giudici riflette fedelmente il quadro normativo in essere, riaffermando l’onere a carico del contribuente di adempiere alle prescritte disposizioni  previste per la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, in modo da avere il diritto di operare la detrazione IVA (quale imposta a credito) e consentire nello stesso tempo, agli organi preposti di verificare LA LEGITTIMAZIONE ALLA STESSA DETRAIBILITA’ DELL’IVA sulle fatture ricevute.

Anche le modifiche previste dalla Legge Finanziaria relativa all’anno 2008 circa i termini per la stampa dei registri contabili, previsti dall’art. 7, co. 4-ter del D.l n. 357/1994, non trova applicazione nella fattispecie di causa come altre sentenze della Corte di cassazione hanno evidenziato, la disposizione  “non prevede l’istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, restando irrilevante l’assenza di pregiudizio all’Erario e l’intrinseca veridicità dei dati, con la conseguenza che l’omessa trascrizione dei dati relativi alle fatture di acquisto di beni e servizi, annotati solo su supporti informatici determina la perdita del diritto alla detrazione, previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 – Cass. n. 20442/2011 e Cass. n. 22245/11”.

La Cassazione ha ribadito che la scelta della registrazione “meccanografica” dispone comunque la trascrizione delle fatture su cartaceo, mentre la parificazione degli effetti dalla registrazione meccanografica non trascritta a quelli della registrazione cartacea è espressamente limitata nel tempo (solo ai dati riferiti all’ esercizio in corso se la verifica riguarda l’anno in corso  e al 30 settembre dell’anno successivo per quelli precedenti)  e condizionata alla stampa immediata dei dati inseriti nell’ archivio, non essendo pertanto neppure necessaria alcuna espressa previsione normativa per escludere il diritto alla detrazione IVA in relazione a dati emergenti dai registri la cui tenuta non potrà essere considerata regolare.

L’articolo 19, co. 1, del Dpr 633/1972, riconosce il diritto alla detrazione Iva relativa agli acquisti di  beni e servizi quando l’imposta diviene esigibile, sempre ché vengano rispettate le norme previste per l’esercizio del diritto alla detrazione detto diritto (stampando le fatture e non anche registrandole solamente sul supporto informatico).
Pertanto, il Collegio ha respinto in toto le tesi difensive della contribuente, dichiarando indetraibile l’Iva esposta in dichiarazione per errata registrazione delle fatture.

Considerazioni
Oggi la quasi totalità delle imprese utilizzano sistemi contabili computerizzati in quanto ciò permette di elaborare  immediatamente e più semplicemente calcoli contabili che in precedenza richiedevano maggior tempo e risorse umane.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della società, con la sentenza n. 3107/2014, ha affermato  «il principio secondo il quale se l’impresa sceglie di adottare il sistema “meccanografico” per la contabilità fiscale e per la tenuta dei conti, dovrà essere in grado di stampare su carta tutti i dati memorizzati nell’archivio informatico al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di poter effettuare i controlli fiscali.

E’ da sottolineare che la perdita del diritto alla detrazione IVA non determina LA PERDITA  del diritto DI ottenere la restituzione dell’IVA effettivamente versata per acquisto di beni e servizi inerenti la propria attività.

Detta somma (imposta non dovuta) potrà essere recuperata con istanza di rimborso, da presentare all’ Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972.

La nostra sintesi fotografica.

Nella buona sostanza, per essere in regola nel caso di verifiche, facendo l’esempio che il controllo riguardi il 2014, ossia l’anno in corso, il contribuente dovrà essere in grado di stampare – A RICHIESTA – tutti i dati immagazzinati sul terminale, registrati nel termine di 60 giorni per le fatture di acquisti e di 15 giorni per le fatture di vendita.

Se il controllo invece riguarda anni pregressi, per esempio il 2010, il contribuente PER NON ESSERE SANZIONATO deve aver già stampato entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo, ossia entro il 30 settembre 2011, tutti i dati contabili e IVA su supporto cartaceo.

Chiaramente facendo un ulteriore esempio, che riguarda il caso di controllo fiscale relativo all’anno scorso 2013, il contribuente ancora è in tempo per stampare i registri relativi allo stesso anno 2013 entro il 30 settembre 2014.

Fonte: Fiscooggi.it

Riealoborazione: GA Merola

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giuseppe merola

consulente

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