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Detrazioni e deduzioni 2016: I chiarimenti dell'ADE.

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Imento anno 2011 31 dicembre 2016
#pinomerola

Agenzia delle Entrate, specificati i casi particolari di spesa per detrazioni e deduzioni relative alle spese 2016.

Agenzia delle entrate, in una nota si sono specificati i casi in cui è possibile portare in detrazione o dedurre fiscalmente le spese. Per quanto riguarda particolari trattamenti sanitari, è confermata la deducibilità per trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, purché accompagnati da prescrizione medica da cui risulti il diretto collegamento tra i trattamenti e la patologia. Non sono considerabili detraibili invece le spese per trattamenti di haloterapia e grotte di sale perché non ancora compresi tra i trattamenti sanitari autorizzati dal Ministero.

Per quanto riguarda la deducibilità quale pertinenza di garages, posti auto e box, acquistati congiuntamente da due condomini, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la deducibilità è ammessa per ciascuno dei due proprietari nella misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà, in aggiunta alla esenzione della prima casa quale pertinenza.
La sostituzione della caldaia è agevolabile con la legge sulle ristrutturazioni art. 16 bis del tuir, in quanto considerata manutenzione straordinaria che reca innovazione tecnologica legata al risparmio energetico, ai sensi dell’art.123 comma 1 Dpr 380/2001. E’da valutare caso per caso la deducibilità di caldaie non tecnologicamente avanzate in relazione al concetto di innovazione.
Non detraibili le spese per la sostituzione della vasca da bagno con piano doccia o di vasca con altra vasca, non ritenute innovazione e nemmeno presidio per il superamento di barriere architettoniche, a meno che l’intervento non rientri in uno più ampio di manutenzione straordinaria, come potrebbe essere la ristrutturazione del bagno unitamente all’impianto idrico dell’abitazione. Diversamente è considerato intervento di manutenzione ordinaria e, in quanto tale, non deducibile.
Viene confermata la deducibilità delle spese per manutenzione, restauro e protezione di beni artistici e/o storici, anche collegati a un più ampio intervento di recupero di patrimonio edilizio.
Per l’acquisto di immobili da adibire a locazione, è fissato il limite di spesa a 300 mila Euro nel triennio, con la deducibilità del 20%.
In caso di più unità abitative, la deduzione va calcolata pro quota per ciascuna. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la locazione ha il vincolo di durata di otto anni ma in caso di locazione a canone concordato, è riconosciuta la validità della durata fissata in anni 6+2.
E’ riconosciuta la detrazione per le imposte versate all’estero ma il contribuente ha l’obbligo di conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero, ove prevista, diversamente è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La deducibilità delle erogazioni liberali legate alla scuola sono autorizzate nella misura in cui queste sono legate ai miglioramenti scolastici o all’ampliamento dell’attività formativa, diversamente le altre spese scolastiche sono deducibili nella misura del 19% con il limite massimo di 400 euro.
In ogni caso resta ancora al 50% la quota detraibile in 10 anni, in proroga della disposizione a regime che ne prevede invece il 36%.

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