Detrazione 55%: entro il 30 marzo chi non ha terminato i lavori al 31 dicembre 2011, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (entro il 30 marzo) per i lavori di riqualificazione energetica, oggetto di agevolazione del 55%, non terminati nel 2011.
I soggetti che stanno effettuando lavori di riqualificazione energetica degli edifici, iniziati in anni precedenti, ma non ancora terminati al 31-12-2011, sono obbligati a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 marzo 2011, tramite apposito modello.
L’adempimento è stato introdotto dal comma 6 dell’art. 29 del D.l. n° 185 del 2008 convertito nella legge 2 del 2009.
I soggetti che stanno eseguendo lavori di riqualificazione energetica per i quali spetta la detrazione del 55% ai fini della detrazione IRPEF-IRES, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti e fino al 31-12-2011, anteriormente alla ultimazione dei lavori qualora essi si potraggono oltre il suddetto 31-12-2011.
La redazione