Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali

0
97

Per il biennio 2016-2017 con Decreto interministeriale del 15/06/2017 n. – Min. Economia e Finanze, sono stati individuati all’articolo 1 i parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir e i criteri per determinare il reddito derivante dall’allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d’impresa.

Il Decreto interministeriale del MEF, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo 32 del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

Come sancito dall’articolo 56 comma 5 del TUIR: “Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali … concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali”.

I parametri sono rimasti immutati rispetto a quelli sanciti nel 2006 e contenuti nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Dm del 20 aprile 2006, le quali riportano: la divisione dei terreni per fasce di qualità, per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro ed il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui