Ai fini della detrazione d’imposta IRPEF per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ci si trova spesso di fronte a delle fattispecie particolari, per le quali occorre verificare se per legge la residenza anagrafica del contribuente deve essere la medesima dell’ “abitazione principiale”.
Facendo un esempio nelle istruzioni mininisteriali del 730/2011 – a proposito del rigo E41 pag. 47, dove devono essere indicati i dati per la detrazione per canoni di locazione contratti ai sensi della legge 431/1998 – è contenuta letteralmente la seguente dicitura:
fonte istruzioni ministerali)
– Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Il rigo deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in una di queste situazioni:
1) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre
1998, n. 431);
2) hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431);
3) hanno un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998, n. 431). In
questo caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
fine)
Soffermandoci sulla premessa, dove si recita “utilizzati come abitazione principale” può succedere che il contribuente residente anagraficamente a Pantelleria (esempio) per ragioni di lavoro abiti ad Aosta per 11 mesi all’anno, in un appartamento affittato con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
In tal caso si pone ovviamente il problema se la detrazione gli spetti o meno !!!.
La definizione di <> è quella contenuta nell’art.10 comma 3 bis del T.U.I.R., che nel momento in cui stabilisce quali sono gli immobili per cui spetta la deduzione (dal reddito complessivo) della rendita catastale dei medesimi, CITA la stessa come “QUELLA NELLA QUALE LA PERSONA FISICA CHE LA POSSIEDE, A TITOLO DI PROPRIETA’ O ALTRO DIRITTO REALE, EGLI E I SUOI FAMILIARI DIMORANO ABITUALMENTE”.
Nei casi particolari come da esempio, laddove quindi la residenza anagrafica è DIVERSA dalla <>, comprovata dottrina, a cui ci uniformiamo, ha sempre ritenuto che la detrazione, nel caso in esempio, sicuramente spetti in quanto il contribuente risponde integralmente al concetto analogicamente desunto di possesso dell’abitazione principale sia pur residente altrove.
Sicuramente può succedere che taluni uffici possano interpretare diversamente le istruzioni e quindi si consiglia di valutare attentamente il caso di specie al fine di evitare addirittura un contenzioso e sicuramente poter dare prova dell’effettivo utilizzo dell’immobile quale abitazione principale, (se diversa dalla residenza), con contratti di lavoro, utenze, ecc…
In ogni caso in linea di massima per usufruire della detrazione occorre:
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998;
-
copia delle risultanze dei registri anagrafici da cui si evinca che nell’immobile locato si abbia la residenza anagrafica oppure diversamente, “autocertificazione” in cui si attesti che l’immobile affittato sia utilizzato come abitazione principale se diversa dalla residenza anagrafica.
Articolo a cura di Giuseppe Merola.