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Decadenza dal bonus assunzioni.

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#pinomerola

La « decadenza dal bonus assunzioni » opera anche per licenziamento dei dipendenti a causa di “chiusura del cantiere”.

Trattasi del credito d’imposta riconosciuto alle PMI che effettuano assunzioni di nuovi dipendenti ai sensi della legge 449/1997 – art. 4.

Il datore di lavoro incorre nella ” decadenza dal bonus assunzioni ”  per principio generale, quando non mantiene l’incremento del numero degli occupati costante nell’arco del triennio, condizione essenziale per la concessione del credito d’imposta.

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17.431/2013 non ha accolto il ricorso contro la decisione dei giudici del secondo grado, che aveva dichiarato la decadenza dal bonus assunzioni, per l’impresa che prima del completamento del triennio aveva licenziato i dipendenti, assunti usufruendo del credito d’imposta previsto, a causa di chiusura del cantiere e della fine dei lavori.

I giudici della legittimità, hanno ripreso una precedente decisione (la sentenza n. 17965 del 2012) ed hanno ribadito che “attesa l’indubbia ratio della norma, costituita dall’incentivazione alla stabile occupazione in particolari aree del territorio, ne deriva chiaramente che ciò che conta è che il livello occupazionale ossia, ovviamente, il numero dei lavoratori, a prescindere dall’identità delle persone, raggiunto in virtù delle nuove assunzioni si mantenga costante nell’intero triennio e non subisca, cioè, variazioni in diminuzione, nemmeno temporanee, a pena di “decadenza dal bonus” assunzioni e dall’agevolazione, senza che assumano rilievo le ragioni di tali eventuali riduzioni”.

La Cassazione proseguendo ha affermato che “ nessuna rilevanza può, certamente, attribuirsi al licenziamento per “chiusura del cantiere per ultimazione del lavoro appaltato“, come avvenuto nella specie, con riguardo ad un lavoratore (come dedotto dallo stesso ricorrente), ma neppure al provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla stazione appaltante relativamente ad altro cantiere”.

In conclusione hanno ipotizzato altre fattispecie invece per le quali « la decadenza dal bonus assunzioni » non opera, ossia per i casi di forza maggiore e per quelle cause di licenziamento comunque non imputabili alla mera volontà del datore di lavoro.

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