#pinomerola
Continuiamo la disamina del Dl Semplificazioni approvato dal Governo in data 24-2-2012.
Nelle intezioni dell’Esecutivo dovrà essere ancora più incisiva l’azione mirata all’equità fiscale.
Ecco una parte delle nuove disposizioni.
A)Rate e dilazione dei pagamenti.
Modificato l’art. 19 del DPR 602/73 dove è stato introdotto il nuovo comma 1-ter che prevede la possibilità, per il contribuente che abbia debiti erariali:
1) di poter chiedere un piano di ammortamento a rate variabili, crescenti in ragione d’anno.
1) di poter chiedere un piano di ammortamento a rate variabili, crescenti in ragione d’anno.
2) Inoltre la decadenza dal beneficio della rateazione (comma 1-quater) può avvenire solo per il mancato pagamento di due rate consecutive (ossia una dietro l’altra) e non come succedeva in precedenza, per il mancato pagamento della prima rata o di due rate «successive».
3) Equitalia potrà iscrivere ipoteca (fatte salve le precedenti iscrizioni) quando l’istanza di rateazione non sia concessa o vi sia stata decadenza da una precedente rateazione.
4) I piani di rateazione già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non saranno suscettibili di modifiche, tranne il caso in cui il debitore, intenda richiedere una proroga del debito residuo.
4) I piani di rateazione già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non saranno suscettibili di modifiche, tranne il caso in cui il debitore, intenda richiedere una proroga del debito residuo.
Da più parti era stata chiesta possibilità di adempiere ai pagamenti di debiti tributari tramite un piano di ammortamento a rate crescenti, in quanto le aziende in difficoltà finanziaria, pagando con rata minore per un anno, e crescente per i successivi, avranno immediatamente MAGGIORI disponibilità finanziarie e potranno probabilmente bypassare il periodo di crisi che stiamo vivendo.
B) Remissione in bonis. Sanatoria benefici fiscali ricevuti.
In base all’art. 2 del Dl Semplificazioni non è preclusa al contribuente la fruizione di regimi fiscali opzionali o benefici fiscali, che dispongono la preventiva comunicazione occorrente per l’ottenimento dei predetti “benefici”, quando non siano già intervenuti accessi, ispezioni e verifiche ed il contribuente, avendone i requisiti sostanziali, effettui l’omessa comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di euro 258,00 prevista dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 471/97.
Gli enti non commerciali, che hanno usufruito del beneficio del 5 per mille e non hanno assolto in tutto o in parte agli obblighi di preventiva richiesta di partecipazione al beneficio, potranno integrare la documentazione omessa sanando la loro posizione nei confronti dell’amministrazione finanziaria semprechè abbiano i requisiti sostanziali per il diritto al BENEFICIO STESSO, già goduto.
C) Pagamento per contanti superiore a mille euro da parte di cittadini stranieri.
In riguardo alle semplificazioni, prevista una deroga alla limitazione del pagamento per contanti, per i cittadini stranieri. L’art. 3 del Dl semplificazioni prevede infatti che in riferimento agli acquisti effettuati in Italia da cittadini residenti al di fuori del territorio dello Stato e con cittadinanza straniera non si applicano le disposizioni che fissano il divieto di pagamento per contanti al di sopra della soglia di euro 1000.
Il cedente italiano soggetto IVA sarà però tenuto ad acquisire la fotocopia del passaporto del soggetto estero persona fisica unitamente all’autocertificazione, da quest’ultimo rilasciata, che attesti di essere cittadino straniero con l’indicazione del lo Stato di residenza estero.
Il cedente italiano sarà anche tenuto a versare il contante presso la propria banca unitamente alla documentazione che gli ha rilasciato l’acquirente di nazionalità e residenza estera.
D) Operazioni con Paesi black list.
Le imprese italiane per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da operatori con sede o residenza in Paesi a fiscalità privilegiata paesi “black list”, di importo superiore a 500 euro sono tenute a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
E) Lavoro interinale.
Sul cruciale nodo del lavoro, timido intervento per quanto riguarda il lavoro interinale.
All’interno della stessa azienda i lavoratori interinali saranno equiparati ai dipendenti regolarmente assunti.
Il motivo di tale livellamento sta nella intenzione del Governo di favorire ed agevolare l’accesso al mercato del lavoro di quei soggetti in cerca di occupazione.
Consideriamo valide le disposizioni fin qui commentate che vanno verso la semplicazione per quelle imprese che sostengono in un certo modo lo Stato (cercando di pagare le tasse) e che permetteranno di contenere il carico di adempimenti a cui sono sottoposti e inasprendo le disposizioni di coloro che con l’evasione fiscale ATTUANO un indebito arricchimento a carico di tutti i cittadini.
A cura di Giuseppe Merola