Come quasi tutti sanno, il regime fiscale delle imprese in contabilità semplificata, non in ordinaria, dal 2017 dovranno cambiare regime fiscale, e soprattutto il principio con cui verranno dedotti i costi e dichiarati i ricavi. Questi infatti non andranno più dichiarati per competenza bensì per cassa, ossia costi e ricavi potranno essere dedotti/dichiarati solo se siano stati pagati.
Lasciamo immagine i casini che succederanno tra consulenti e contribuenti e la difficoltà di applicare tale regime a partire dalla non rilevanza delle rimanenze di merci.
Dalla lettura dell’articolo 66 del Tuir, come da modifiche introdotte dai commi da 17 a 23 della legge Finanziaria 2017, si evince che il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata, introdotto dal legislatore della legge di Bilancio 2017, continua a far rilevare per competenza le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti di quiescenza e previdenza.
Un pastrocchio degno di chi l’ha scritto, per il quale noi commercialisti ci faremo sentire