Home NEWS Curatori fallimentari: adeguamento dei compensi. Decreto Min. Giustizia n. 30 del 25-01-2012.

Curatori fallimentari: adeguamento dei compensi. Decreto Min. Giustizia n. 30 del 25-01-2012.

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#pinomerola
Il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore ad
euro 811,35
oltre ad un rimborso spese forfettario pari al 5% sull’indennità liquidata. 

E’ quanto ha stabilito il Ministero di Grazia e Giustizia con il Decreto M. n° 30, pubblicato in G.U.  il 25-01-2012, recante il Regolamento per l’adeguamento dei compensi per le prestazioni professionali dei curatori fallimentari e la determinazione delle indennità spettanti per le procedure di concordato preventivo.

In linea di massima l’ammontare da corrispondere al curatore fallimentare è così stabilito, nei termini minimi e massimi:

  • Ammontare dell’attivo non superiore ad euro 16.227,28: compenso dal 12 al 14%. 
  • Ammontare dell’attivo superiore ad euro 2.434.061,37: compenso dallo 0,45 allo 0,90% sull’eccedenza.

In particolare l’art. 1 del Decreto stabilisce CHE IL COMPENSO cui ha diritto il curatore fallimentare, liquidato dal tribunale, è stabilito tenendo conto anche dei “risultati conseguiti”, “dall’entità del fallimento” e “dalla celerità delle operazioni” attivate dal curatore,
e si calcola sull’importo dell’attivo realizzato (a beneficio dei creditori) secondo le seguenti percentuali: 

  • dal 12% al 14% quando l’attivo fallimentare recuperato non sia superiore ad euro 16.227,08;
  • dal 10% al 12% sull’attivo che eccede euro 16.227,08 e  fino ad euro 24.340,62; 
  • dall’8,50% al 9,50% sull’attivo che eccede euro 24.340,62  e fino ad euro 40.567,68;
  • dal 7% all’8% sull’attivo che eccede euro 40.567,68 e  fino ad euro 81.135,38;
  • dal 5,5% al 6,5% sull’attivo che eccede euro 81.135,38 e fino ad euro 405.676,89;
  • dal 4% al 5% sull’attivo che eccede euro 405.676,89 e fino ad euro 811.353,79;
  • dallo 0,90% all’1,80% sull’attivo che eccede euro 811.353,79 e fino ad euro 2.434.061,37;
  • dallo 0,45% allo 0,90% sull’attivo che eccede euro 2.434.061,37.

L’art. 2, del Decreto suddetto, dispone che al curatore fallimentare spetta anche una percentuale sugli “importi di passivo accertati”:

  • dallo 0,19% allo 0,94% sul passivo accertato fino ad euro 81.138,38;
  • dallo 0,06% allo 0,46% sul passivo accertati eccedente l’importo suddetto.

Nel caso in cui la procedura fallimentare termini con un concordato fallimentare la misura del compenso spettante al curatore fallimentare e’ stabilito in  rapporto alle prestazioni effettuate. Tale compenso non potrà eccedere l’importo ricavato dalle percetuali suddette.

Al curatore, come sopra detto, spetta un compenso non inferiore ad euro 811,35 ed un rimborso forfettario delle spese generali pari al 5% delle indennità liquidate, oltre alle spese sostenute ed autorizzate dal giudice.

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