euro 811,35 oltre ad un rimborso spese forfettario pari al 5% sull’indennità liquidata.
E’ quanto ha stabilito il Ministero di Grazia e Giustizia con il Decreto M. n° 30, pubblicato in G.U. il 25-01-2012, recante il Regolamento per l’adeguamento dei compensi per le prestazioni professionali dei curatori fallimentari e la determinazione delle indennità spettanti per le procedure di concordato preventivo.
In linea di massima l’ammontare da corrispondere al curatore fallimentare è così stabilito, nei termini minimi e massimi:
- Ammontare dell’attivo non superiore ad euro 16.227,28: compenso dal 12 al 14%.
- Ammontare dell’attivo superiore ad euro 2.434.061,37: compenso dallo 0,45 allo 0,90% sull’eccedenza.
In particolare l’art. 1 del Decreto stabilisce CHE IL COMPENSO cui ha diritto il curatore fallimentare, liquidato dal tribunale, è stabilito tenendo conto anche dei “risultati conseguiti”, “dall’entità del fallimento” e “dalla celerità delle operazioni” attivate dal curatore,
e si calcola sull’importo dell’attivo realizzato (a beneficio dei creditori) secondo le seguenti percentuali:
- dal 12% al 14% quando l’attivo fallimentare recuperato non sia superiore ad euro 16.227,08;
- dal 10% al 12% sull’attivo che eccede euro 16.227,08 e fino ad euro 24.340,62;
- dall’8,50% al 9,50% sull’attivo che eccede euro 24.340,62 e fino ad euro 40.567,68;
- dal 7% all’8% sull’attivo che eccede euro 40.567,68 e fino ad euro 81.135,38;
- dal 5,5% al 6,5% sull’attivo che eccede euro 81.135,38 e fino ad euro 405.676,89;
- dal 4% al 5% sull’attivo che eccede euro 405.676,89 e fino ad euro 811.353,79;
- dallo 0,90% all’1,80% sull’attivo che eccede euro 811.353,79 e fino ad euro 2.434.061,37;
- dallo 0,45% allo 0,90% sull’attivo che eccede euro 2.434.061,37.
L’art. 2, del Decreto suddetto, dispone che al curatore fallimentare spetta anche una percentuale sugli “importi di passivo accertati”:
- dallo 0,19% allo 0,94% sul passivo accertato fino ad euro 81.138,38;
- dallo 0,06% allo 0,46% sul passivo accertati eccedente l’importo suddetto.