Crisi da Sovraindebitamento. Chiarimenti A.d.E..

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Circolare Agenzia delle Entrate n° 19/E del 6 marzo 2015: chiarimenti in tema di composizione della crisi da sovra-indebitamento.
In data 6 maggio 2015 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia dell Entrate  la circolare n° 19/E, in materia di transazione fiscale  e composizione della crisi da sovra indebitamento.

Potranno utilizzare la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento (ossia da impossibilità di sostenere i rimborsi dei debiti contratti con i propri redditi) quei soggetti che normalmente sono esclusi dalle procedure fallimentari (previste per le imprese).

La composizione della crisi da  iper indebitamento è stata estesa anche al privato-consumatore, ossia a quelle persone fisiche (non esercente impresa) “che ha contratto debiti per finalità  estranee alle attività di natura imprenditoriale e/o professionale che eventualmente svolgono ” (autonomi, lavoratori dipendenti o anche disoccupati).

 La composizione della crisi da sovra indebitamento dei privati utilizza i seguenti istituti (che non rientrano nella legge fallimentare prevista per le attività commerciali):

  1. Proposta di accordo con i creditori (per offrire una percentuale del debito a chiusura);
  2. Proposta di piano di rientro dell’ indebitamento (l’unica procedura prevista per il consumatore finale privato);
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore (nei casi in cui le due precedenti possibilità non siano percorribili).

Nel caso di cui al punto 1) … ossia riguardante la proposta di accordo con i creditori sarà necessario che si raggiunga una intesa con una maggioranza qualificata (la maggior parte dell’ammontare dei debiti) dei creditori che si accontentano di una parte del loro credito per estinguere la questione.

Per quanto riguarda invece il Piano di rientro del sovra indebitamento sarà il Tribunale a decidere la congruità (realizzazione possibile) del piano di rateizzo proposto. Il giudice valuta in base alla pseudo convenienza dei creditori all’accettazione del piano e al merito del debitore che intende impegnarsi per estinguere i propri debiti e il proprio sovra indebitamento.

Il procedimento di liquidazione del patrimonio per il soddisfo dei creditori (nei casi in cui la proposta 1 e la decisione 2 non vadano a buon fine)  è  l’ultima (purtroppo) procedura possibile per risolvere la crisi: ossia estinguere il debito attraverso la vendita di uno o più beni del debitori.

Tali procedure di estinzione della crisi da sovra indebitamento (esclusivamente previste per i consumatori)  si ricorda sono precluse a quei debitori già sottoposti ad altre  procedure concorsuali ordinarie diverse dall’accordo a stralcio di cui al punto 1, dal piano di rientro deciso dal tribunale di cui al punto 2 e dalla liquidazione del patrimonio (punto 3) o anche quando, (pur essendo semplici consumatori) già abbiano utilizzato tale procedura  nei cinque anni antecedenti.

La liquidazione dei beni riguarda l’intero patrimonio del soggetto debitore , fatta esclusione per i beni indicati all’articolo 14-ter, comma 6 della Legge 3/2012, ossia quei beni indispensabili per la propria abitazione e similari.

Per i casi più complessi, i nostri esperti sono disponibili per seguire tali procedure. Per informazioni compilare il form contatti in testa al giornale.

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