Come sancito dalla pubblicazione della Circolare 12/E pubblicata da Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il “Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”, è stata modificata e revisionata la disciplina del credito d’imposta istituito a favore delle imprese che sostengono le spese di acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Per quanto concerne le principali revisioni apportate all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 da parte della Legge n. 18 del 2017, si prevedono: l’aumento della misura del credito d’imposta spettante, l’inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga, la determinazione del credito d’imposta sulla base dell’onere complessivo dei beni acquisiti, l’incremento del limite massimo degli oneri agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta e la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti e con altri aiuti di Stato che riguardino gli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti all’eccedenza dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
Le acquisizioni di beni sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 sino al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina pregressa la quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta venga presentata all’Agenzia delle Entrate successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le acquisizioni di beni sostenute a partire dal 1° marzo 2017 sono interamente assoggettate alla disciplina vigente modificata. Per quanto concerne il limite massimo dei costi ammissibili: per ciascun progetto d’investimento iniziato prima del 1° marzo 2017 e concluso dopo tale data, si ritiene che trovi applicazione il nuovo limite. Le modifiche normative apportate alla disciplina del credito d’imposta hanno reso necessaria una revisione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. Il nuovo modello va utilizzato anche per la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017.
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