Con la risoluzione n. 48/E di ieri, 8 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito alcuni dubbi in merito alla determinazione del credito d’imposta, per coloro che sono residenti in Italia ma lavoratori all’estero, ma dovranno comunque pagare le tasse in Italia.
Secondo il centro studi dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini italiani, che pur conservando la residenza nel nostro Paese, prestano attività lavorativa all’estero presso datori di lavoro stranieri, hanno diritto allo scomputo del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del T.U.I.R., nella compilazione di UNICO/2013.
Ai fini della determinazione del quantum – di credito d’imposta i lavoratori all’estero possono detrarre dall’imposta lorda calcolata in UNICO/2013 – l’Agenzia ha precisato che:
Il credito per imposte pagate all’estero è determinato:
dalle imposte pagate oltre frontiera a titolo definitivo moltiplicato per “il RAPPORTO TRA LA “RETRIBUZIONE CONVENZIONALE EX ART. 51 co. 8-bis del TUIR” ED “IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CHE SAREBBE STATO TASSABILE IN ITALIA”.
Allo scopo di pubblichiamo il decreto interministeriale dove trovere tutti gli importi occorrenti per il calcolo.
DECRETO INTERMINISTERIALE 24 GENNAIO 2012 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012