Sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate le procedure per beneficiare del credito d’imposta per incremento occupazionale derivante da nuove assunzioni effettuate nelle Regioni del Sud, in attuazione al disposto contenuto nel Decreto Legge n. 70 del 2011.
I datori di lavoro del Sud che assumono stabilmente nuova forza lavoro hanno diritto al credito d’imposta denominato «BONUS SUD» per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50 per cento dei salari lordi corrisposti nei 12 mesi successivi alle assunzioni effettuate.
Per usufruire del bonus assunzioni sud i datori di lavoro dovranno inoltrare apposita domanda alla Regione di appartenenza nei termini da quest’ultima stabiliti.
Ogni Regione dopo aver stilato regolare graduatoria degli aventi diritto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i soggetti che potranno fruire del beneficio fiscale.
I datori di lavoro (che riceveranno la stessa comunicazione di accoglimento della domanda) potranno utilizzare in compensazione tramite il modello F24 il credito d’imposta accordato dalla data di accettazione della istanza fino al 24° mese dalla data delle assunzioni di nuovo personale.
Il bonus Sud potrà essere utilizzato tramite l’apposito codice tributo «3885» da indicare nella sezione erario del modello F24.
Il credito accordato ed utilizzato dovrà essere dichiarato nel quadro RU dell’UNICO di competenza.