Crediti in Bilancio: il rischio di inesigibilità

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Il Codice civile afferma semplicemente all’articolo 2426 n.8 che i crediti debbano essere iscritti al valore di presumibile realizzazione. Ciò significa che in sede di redazione del bilancio si devono valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati. L’azienda deve stanziare un fondo di svalutazione dei crediti, da portare a diretta rettifica dei crediti a cui si riferisce, nei casi in cui:

·      Si siano già palesate perdite per inesigibilità (fallimento dei debitori, debitori irreperibili, contestazioni, etc.)

·      Si tema che in futuro si verifichino insolvenze, sia per i crediti in portafoglio sia per i crediti ceduti per i quali sussiste ancora possibilità di azione di regresso.

In base a tale norma, il Fondo svalutazione deve essere unico sia per le perdite già manifestate, sia per quelle temute. L’accantonamento a tali fondi deve avvenire negli esercizi in cui la perdita è prevedibile, anche s verificabile solo in esercizi futuri. Il fondo verrà utilizzato nel momento in cui la perdita sia da ritenersi definitiva.

La misura dell’accantonamento può derivare da una stima forfettaria o da una procedura più dettagliata che prevede un’analisi dei singoli crediti per determinare le perdite di inesigibilità già manifestatesi, la stima delle ulteriori perdite presumibili, la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti, l’analisi delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. Le due procedure sono alternative: certamente più semplice la prima, applicabile in presenza di crediti molto frazionati; più articolata e razionale la seconda. In entrambi i casi, il documento n.15 segnala l’importanza di tenere un’aggiornata lista di anzianità dei crediti scaduti o ageing list, in base alla quale le aziende sono solite graduare il rischio di inesigibilità.

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