Corte di Cassazione, una sentenza ha affermato che non sono considerati legittimi i rimborsi forfettari ai volontari se non documentati validamente.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 25 novembre 2015, ha affermato che non sono considerabili legittimi i rimborsi forfettari erogati da associazioni di volontariato ai propri associati. Il contenzioso era nato da una contestazione dell’Amministrazione fiscale a una associazione di volontariato che aveva erogato rimborsi spese in regime forfettario ad alcuni suoi volontari. L’Amministrazione, infatti aveva ritenuto tali rimborsi come forma di compenso, per questo assoggettabile a tassazione come qualunque altro compenso.
Il tribunale, in prima istanza, aveva dato ragione all’Amministrazione, mentre in appello era stata ribaltata la sentenza di primo grado, ritenendo che i rimborsi in questione erano di esigua entità e non eccedenti i limiti autonomamente prefissati dall’associazione stessa. Il ricorso in Cassazione da parte dell’Amministrazione, ha sortito una sentenza che le da ragione per questi motivi: la legge in materia del 1991, stabilisce la possibilità da parte delle associazioni di volontariato di rimborsare le spese sostenute dai propri volontari nel corso della loro attività, per le somme relative a spese effettivamente sostenute, escludendo, quindi, nel principio, qualunque forma forfettaria. In sostanza, i volontari possono avere rimborsi a fronte della dimostrazione delle reali spese. Questa interpretazione è quella coerente con lo spirito e il dettato della legge,per questo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto scorretta la sentenza di secondo grado in quanto a nulla rileva il fatto che le spese siano esigue o che restino nei limiti prefissati, comunque devono essere qualificate , giustificate. Se non lo sono, devono essere considerate quale compenso imponibile, di conseguenza, la strada di tassazione relativa.