E’ quanto ha stabilito la Sentenza della Cassazione n. 1166 del 27.1.2012.
La Cassazione ha motivato LA DECISIONE affermando che, ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa «applicare l’imposta sui ricavi lordi, senza dedurre i costi non registrati , sia pur forfettariamente stabiliti, è in contrasto “con l’art. 53 della Costituzione”».
Nella fattispecie di causa, i giudici delle Cassazione continuano dicendo che “non possono trovare applicazione le limitazioni (alla deducibilità dei costi non registrati) le disposizioni previste dai co. II e III dell’art. 74 del D.P.R. n° 597/73, in quanto tale norma regola il caso in cui la dichiarazione dei redditi, sia infedele ma sussistente”.
Un’interpretazione quella della Cassazione quindi più favorevole al contribuente, rispetto alle ultime decisioni di legittimità, Ciò in relazione alla suddetta deducibilità, nella ricostruzione del reddito di costi non registrati.
Nella Sentenza è affermato il principio secondo il quale, nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito i costi non registrati dovranno essere riconosciuti anche nel caso in cui non siano stati annotati nelle scritture contabili ed anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi.
Fonte: Cassazione Sez. Civile sentenza dep. il 27.1.2012.
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