Corte costituzionale: nessuna pronuncia sull’aggravio del 10% semestrale sulle multe non pagate

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Per ora la maggiorazione del 10% semestrale sulle multe stradali non pagate resta legittima: la Corte costituzionale (ordinanza 25/2017 depositata gennaio scorso, non ha accolto i rilevi del Giudice di Pace di Grosseto, secondo cui un aggravio del 20% all’anno è eccessivo ed indurrebbe gli enti destinatari del gettito a ritagliarne il recupero per massimizzare l’incasso. La questione, comunque, non è ancora chiusa: la Consulta ha solo deciso di rimettere gli atti all’ufficio giudiziario che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La norma su cui è sorta la questione è l’articolo 27 comma 6 della Legge 689/1981, il quale stabilisce che quando una sanzione pecuniaria, come la maggior parte di quelle previste dal Codice ella strada, diventa definitiva non viene pagata, la cartella di pagamento comporta la maggiorazione del 10%per ogni semestre trascorso dalla data in cui la somma è diventata esigibile e quella in cui il ruolo viene trasmesso all’esattore. Tale maggioranza è sempre stata applicata, nonostante negli ultimi anni siano sorti dubbi sulla sua legittimità. Dubbi che non riguardavano né l’entità dell’aggravio né ‘oggettivo incentivo che essa costituisce a ritardare l’emissione della cartella.

A novembre 2015 un Giudice di Pace di Grosseto, Adriano Simonetti, ha posto il problema alla Consulta, osservando che la maggiorazione del 20% annuo avrebbe natura sanzionatoria, mentre in ambito tributario, i morosi devono pagare interessi di mora limitati al 5%. Nell’ordinanza di rimessione, il Giudice sottolineava che il 20% sarebbe stata un’usura e che esso appare giustificato solo per il fatto che quando fu fissato, nell’anno 1981, l’inflazione era ai suoi massimi storici. Ma il diminuire dell’inflazione, che ha condotto al taglio degli interessi legali, ha reso la maggiorazione “incongrua e lesiva dell’articolo 3 della Costituzione (il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini). Sarebbe violato anche l’articolo 97 (principio di buon funzionamento della Pubblica Amministrazione), in quanto gli enti impositori hanno “un irragionevole vantaggio” nel ritardare la trasmissione dei ruoli, a differenza di quanto accade in ambito tributario. Infine, le maggiorazioni riguardano sanzioni di importo non rilevante dovuti da soggetti in difficoltà economiche, il che violerebbe anche gli articoli 2(principio di libertà) e l’articolo 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

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