Corte Cassazione: il contraddittorio nelle materie armonizzate e non armonizzate

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Corte Cassazione, una recente sentenza non dirime la questione relativa al contradittorio

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni Unite (Cass. SS.UU. 9 12 2015, n. 24823 non dirime la questione relativa al contraddittorio pre-contenzioso. In realtà, rispetto alle conseguenze della violazione del contraddittorio nelle materie armonizzate, viene ritenuto che il vizio del contraddittorio stesso non comporta la sua nullità, a patto che il contraddittorio non sia vuoto o abusivo. Il contraddittorio, dunque, è valido se il contribuente dimostra che nello stesso avrebbe esposto difese, fondate o no, comunque non vuoto o vano, non con obbligo, perciò, di dimostrare preventivamente di avere ragione. Rimane, in ogni caso il dubbio che, alla fine, il diritto di difesa del contribuente rimanga limitato a chi ha ragione, vanificando totalmente il principio stesso del contraddittorio. Non è ancora chiaro, poi, se la valutazione sul contraddittorio sia applicabile, oltreché alle materie armonizzate, possa esserlo anche sulle materie non armonizzate, sebbene concettualmente previsto. Resta aperto il tema del contraddittorio a fronte di sanzioni a seguito di accertamento.

La Cassazione, infatti, ritiene necessario sempre il rispetto del giusto procedimento. Infatti, infliggere sanzioni senza consentire una giusta difesa appare decisamente illegittimo, in qualunque campo, compreso, quindi, quello fiscale. Nei casi di accertamento bancario, si rileva un contrasto tra la giurisprudenza che nega costantemente il ricorso al contraddittorio e la decisione della Corte, secondo la quale questo sarebbe sempre doveroso. In realtà, la sentenza della Corte, nel ritenere insoddisfacente l’applicazione del contraddittorio, troppo aleatoria e soggettiva, proprio per questo evoca lo spettro dell’incostituzionalità e vizi ravvisabili dalla Corte dei Diritti dell’Uomo. La speranza è che nell’ambito della legge di stabilità si ponga fine alle vicende interpretative.

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