iL CORONAVIRUS, OLTRE AI DANNI ALLE PERSONE E ALLE TANTE VITTIME CHE NON DIMENTICHEREMO, PORTERA’ ALTRE VITTIME NEL FUTURO.
LO STATO ITALIANO HA DISPOSTO LA CHIUSURA FORZATA DI TUTTE LE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI PERCHE’ NON HA I MEZZI PER DARE PROTEZIONI INDIVIDUALI A TUTTE LE IMPRESE E I SUOI LAVORATORI, NON HA I MEZZI FINANZIARI PER FARE IL TAMPONE CORONAVIRUS A TUTTI I CITTADINI, E HA STABILITO (TOUT COURT) DI CHIUDERE OGNI ATTIVITA’ IN OGNI REGIONE D’ITALIA, ANCHE DOVE NON VI ERANO FOCOLAI IMPORTANTI. INOLTRE ALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA, NON HA DISPOSTO E IMPOSTO LE MASCHERINE A TUTTI I CITTADINI, ED HA INGENUAMENTE CHIUSO I VOLI DALLA CINA, NON POTENDO quindi CONTROLLARE CHI ARRIVAVA DALLA CINA ATTRAVERSO SCALI DIVERSI. CIO’ NON HA PERMESSO DI VISITARE E METTERE IN QUARANTENA TUTTI I VIAGGIATORI CHE ARRIVAVANO DALLA CINA. IL RISULTATO E’ STATO DISASTROSO.
I DANNI ALLE AZIENDE SONO INCREDIBILMENTE ALTI E QUI METTIAMO A DISPOSIZIONE UNA PERIZIA CHE CALCOLI ALLA MANO, CON MAGAZZINI DI 1000000 DI EURO HANNO AVUTO UN DANNO ECONOMICO DI 2.500.000 CIRCA IPOTIZZANDO UNA CHIUSURA DI CIRCA 2 MESI.
QUI LA PERIZIA COMPLETA CON CALCOLI E MOTIVAZIONI:
________________________________________________
RELAZIONE STIMA DANNI PER CHIUSURA decreto 19 COVID-19
redatta dal rag [Professionista] – Commercialista iscritto all’O.D.C.E.C. di [Ordine di Appartenenza] al n. [num iscr] sez. A/b] e al registro revisori contabili tenuto presso il M.E.F. con n. [NUM ISCR] G.U. [ ]
per conto
della società ALFA SR.L. con sede in ROMA via ALBERICO II n°4BAC, costituitasi in giudizio contro ………………………………………………….
perito
………………………………………………
Il sig. [TITOLARE/AMMINISTRATORE] nato a ……………………………………….. (__) il __/__/______, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________, ha conferito incarico al sottoscritto ________________________________________________– commercialista, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ______________________________ al n. ___ sez. – affinché elabori una perizia di valore del danno economico e patrimoniale che la medesima azienda ha subito, a seguito DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ ORDINATA DAL DRECRETO N. 19 DEL 25 MARZO 2020, CON ATTIVITA’ DI ………… “ CON SEDE IN ………………………………….. .
L’INCARICO è STATO CONFERITO PER VERIFICARE IL DANNO DA LUCRO CESSANTE E DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DELLA CHIUSURA FORZOSA DELL’ATTIVITA’ DAL …….. AL …….. PER CAUSA DEL CORONAVIRUS dl. 19.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO E’ RICHIESTO IN QUANTO NELLA ZONA IN CUI L’ATTIVITA’ OPERA NON VI ERA UN’EFFETTIVO RISCHIO DI INFEZIONE,
IL DECRETO HA ESTESO LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, SENZA FARE ALCUN DISTINGUO RISPETTO AL REALE RISCHIO CHE SI POTEVA BEN PREVEDERE CON UNO DI STRUMENTI CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE AVEVA IL DOVERE DI RENDERE DISPONIBILI A TUTTI I CITTADINI.
LA CHIUSURA DELLA MIA ATTIVITA’, PER CAUSA DELLE RESTRIZIONI HA CAUSATO LA RIDUZIONE/CESSAZIONE DELLA MIA IMPRESA/STUDIO PROFESSIONALE.
Il perito, preliminarmente, ritiene utile rimarcare, al fine di valutare congruamente sia il danno attuale e misurabile che quello futuro prevedibile, che l’azienda …………………………………… esiste già dal _______________– come da visura camerale.
Ciò al fine di valutare con precisione professionale, in relazione alla vita dell’azienda, il danno emergente il lucro cessante e il danno futuro, in funzione della inferenza economica che l’evento dannoso LA INDEBITA CHIUSURA PER RISCHIO LIMITATO DI CORONAVIRUS ha cagionato in termini finanziari, economici e patrimoniali, sull’economicità futura dell’attività con attualizzazione del valore raggiungibile a 5 anni dall’evento, e quindi risarcibile oggi mediante calcolo del V.A.N, ossia del valore attuale di una somma futura.
Ciò ad incremento del giusto risarcimento per danno patrimoniale e lucro cessante, che INVECE si potrà stimare agevolmente in maniera precisa e puntuale in relazione alle merci O PRESTAZIONI PROFESSIONALI perdute per causa della loro invendibilità dopo un certo PERIODO DALL’ACQUISTO, e il guadagno perso su tali merci danneggiate irrimediabilmente, che in tutta evidenza sono danno patrimoniale in quanto non più recuperabile, né per la somma pagata per il loro acquisto, né per il guadagno non conseguito e non più conseguibile su dette PRECISE merci perdute.
Il lucro cessante, invece, potrà essere valutato seguendo una previsione economica, sulla base della mancata vendita delle altre merci disponibili per la cessione – detenute in magazzino – dalla data dell’evento e fino alla riapertura – per causa della chiusura forzata del negozio istante dal 23 FEBBRAIO 2020 al 13 APRILE 2020 O DATA DI EFFETTIVA RIAPERTURA, per N. ____ giorni.
Il danno da lucro cessante si ottiene calcolando il guadagno medio degli anni precedenti e IMPUTANDOLO allo stesso periodo di chiusura, con applicazione di una riduzione prudenziale. L’ utile prodotto negli stessi periodi degli anni precedenti, e nelle stesse date in cui si è avuta la chiusura forzata dell’attività nel 2020, PER CAUSA DEL CORONAVIRUS è, CON CERTEZZA, ALMENO uguale al minimo calcolato, a quello CHE AVREBBE PRODOTTO NEL PERIODO DI CHIUSURA.
La mancata possibilità di vendita dovuta alla chiusura indebitamente forzata dell’attività, delle merci disponibili in magazzino, ma restate invendute, NEL PERIODO DI CHIUSURA imposta dal decreto coronavirus, e in base alla incidenza del mancato guadagno, sugli acquisti futuri che, in una relazione a catena, hanno cagionato inevitabilmente un danno attuale, rispetto a “””N””” anni successivi hanno cagionato un danno totale danno emergente + lucro cessante + danno futuro.
Tale numero di anni per la perdita di chance, che la giurisprudenza di merito, ai fini del risarcimento, ritiene ancora inficiati del danno subito possono raggiungere i 20 anni successivi dalla data dell’evento dannoso, il qui presente perito, ritiene invece IL DANNO FUTURO prudenzialmente valutabile per i prossimi 5 anni dall’anno di evento, per causa del principio della inferenza economica dannosa dell’evento, sugli utili futuri appunto per i successivi 5 anni.
La immotivata chiusura per coronavirus dove non esistevano rischi per la salute, che si potevano preservare con l’uso di dispositivi semplici che lo Stato avrebbe dovuto mettere a disposizione dei cittadini ha CAUSATO IL CROLLO INESORABILE DELLE VENDITE, DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO DELL’AZIENDA, DEI PROPRIETARI E DEI PROPRI FAMILIARI.
Il sottoscritto perito, nello svolgimento del suo incarico, più che cercare di valutare l’entità del danno in sé, ha posto la sua maggiore attenzione nel determinare – in ovvia maniera presunta – “la maggiore somma che l’azienda avrebbe avuto sino ad oggi e ancora fino al 13-4-2020 SE L’EVENTO NON FOSSE AVVENUTO” (DECRETO 19 CHE CHIUDEVA INDISCRIMINATAMENTE TUTTE LE ATTIVITA’ ANCHE NELLA ZONA DI ….. DOVE NON ESISTEVANO CASI DI CORONAVIRUS NE FOCOLAI DI INFEZIONE; ovviamente per una realtà non più accadibile, se non fosse però assolutamente vero che sarebbe AVVENUTA senza il verificarsi della chiusura FORZOSA, per come accettata e suscettibile di valutazione e risarcimento dal nostro Ordinamento e dalla Giurisprudenza di merito.
I danni valutabili sono:
- La perdita di merce danneggiata destinata alla rivendita non più recuperabile;
- la perdita di reddito e di utile su detta e precisa merce, in conseguenza dell’applicazione del giusto ricarico che dall’acquisto all’ingrosso sarebbe stato aggiunto a detti capi e beni, per la loro vendita al dettaglio,
- I mancati guadagni che sono successi e succederanno anche negli anni futuri, dovuti alla sottrazione – dal ciclo economico – di evidenti risorse finanziarie, ed evidenti risorse strategiche e personali dell’amministratore, occupato per circa 2 mesi AL RECUPERO DI SUSSIDI PUBBLICI ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTI A COLMARE IL DANNO;
- La perdita di parte dell’avviamento commerciale per la reale perdita di parte della clientela.
Per tale evento “dannoso” l’azienda ______________________ ha subito:
(A)
Danno emergente patrimoniale
(non recuperabile)
A1. PERDITA di parte delle merci destinate alla rivendita, come da allegato non più utilizzabili, né usabili, né per la vendita né per altro uso e quindi oggetto di mera distruzione, in quanto esse hanno perso totalmente ogni valore economico e quindi ogni possibilità di utilizzazione dovuta alla loro scadenza o decadenza contrattuale o altro; e quindi perdita patrimoniale non più recuperabile. Ma oltre anche alla perdita dell’utile “circoscritto” alla vendita di detti beni invendibili, non più conseguibile, né durante la chiusura del locale né successivamente, in quanto sottratti per sempre alla disponibilità dell’azienda per i motivi su-esposti.
CALCOLO DANNO EMERGENTE Per il danno emergente patrimoniale non più recuperabile l’importo di euro (1.000.000 DI EURO DI merci non piu vendibili) bisogna aggiungere l’utile non conseguibile su detti beni distrutti (e quindi anch’esso danno patrimoniale) di euro 500.000 per un totale danno emergente patrimoniale di euro 1.500.000. Il primo pagato dall’azienda, al netto dell’iva, per l’acquisto delle merci non vendibilivalore determinato in base al costo di acquisto di dette merci (come da allegato) a cui va aggiunto – come danno emergente non recuperabile – anche il ricarico sulla vendita di tali beni distrutti – perso per sempre – nel momento in cui la perdita di utile su detti capi è inconfutabile e soprattutto irrecuperabile in quanto gli stessi non hanno più valore economico. Non esistendo più le merci invendibili, non si potrà ottenere ovviamente il margine relativo e previsto sugli stessi beni che l’azienda ha regolarmente pagati. Tale lucro cessante patrimoniale irrecuperabile, è stato determinato dal perito sottoscritto, in base al ricarico medio di settore e al ricarico effettivamente praticato negli anni precedenti dal negozio ALFA, con correzione al ribasso in via prudenziale.
Danno emergente non recuperabile derivante dalla perdita dei seguenti beni merce:
Elenco beni in magazzino invendibili
fornitore | Articolo | n. fattura | quantita’ | prezzo | Totale |
1.000.000 | |||||
sub totale | 1.000.000 € | ||||
iva | 220.000€ | ||||
0.000 | |||||
totale | 1.220.000 € | ||||
il sottoscritto perito, quindi determina il danno emergente patrimoniale in euro 1000000 relativo alla perdita economica dimostrata dal costo di acquisto dei beni invendibili (come da fatture allegate …) oltre al mancato guadagno su tali beni invendibili anch’esso danno patrimoniale non piu’ recuperabile proprio per la distruzione del bene che avrebbe prodotto l’utile. Alla data del 23 febbraio 2020 l’azienda ha perso il valore pagato per l’acquisto anzidetto BENI DEPERIBILI per euro 1.000.000 €. e si ritiene, inoltre, senza ombra di dubbio, che ciò abbia causato anche la perdita irrecuperabile del margine di guadagno su detti beni, valutata in base al ricarico medio applicato da altri esercizi commerciali dello stesso genere nella misura del 120% circa, determinandolo dalla media tra il valore minimo del 100% e del valore massimo del 140%.
Quindi alla somma di euro 1.000.000 per costo dei beni invendibili , va aggiunto il mancato guadagno sugli stessi BENI invendibili di euro 1.000.000 x 120% = euro 1.200.000 (quale lucro cessante specifico – che diventa danno emergente – e che si cumula al danno emergente stesso non più recuperabile). quindi il sottoscritto perito estimatore ritiene, con la correttezza e la deontologia professionale a cui è obbligato, che il danno emergente sia quantificato almeno in euro 2.200.000 oltre al 5% forfettario su base annua a partire dal 23 febbraio 2020 e sino alla data di perizia di una percentuale spettante tra oneri finanziari e perdita di valore pari come detto al 5% in via prudenziale, che è uguale a 220 x gg. …… giorni (dal 23 febbraio 2020 al data di richiesta danni) x 5 / 36500 = euro xxxxxx da sommare a euro 2.200.000 === Totale perdita patrimoniale di danno emergente euro 2.200.000 + xxxxx.
(B)
Lucro cessante
Lucro cessante, perso sui beni vendibili (solo teoricamente e non effettivamente) nel periodo di chiusura forzato del negozio dal 23 febbraio 2020 al 13 aprile 2020 per un totale periziato di euro xxxxx.
Successivamente, dopo il periodo di chiusura forzata il prezzo praticabile al pubblico è ovviamente minore rispetto all’aliquota media normale di guadagno che si calcola sul singolo prodotto. A questo, ovviamente occorre aggiungere i maggiori oneri finanziari pagati alla banca per la più alta esposizione o minore interesse.
Il prospetto seguente illustra i calcoli per determinare, a suo giudizio, il minimo danno da lucro cessante subito dalla società ricorrente, con una elaborazione che prende le mosse dagli stessi incassi ottenuti nei tre anni precedenti per lo stesso periodo di chiusura. La media ricavata in rapporto ad anno, degli incassi degli ultimi 3 anni, si ritiene valida se applicata allo stesso periodo di XX giorni di chiusura dell’attività. Ovviamente a tale media, è stato sottratto il costo di acquisto delle merci, calcolando in maniera inversa sul ricarico medio, il costo di acquisto del valore lordo dei corrispettivi che per differenza si ritiene il minimo lucro cessante subito.
Lucro cessante Alfa srl dal 23 FEBBRAIO 2020 AL ……..- nel periodo di chiusura forzata PER CORONAVIRUS | ||
Determinazione economica seguendo la media degli ultimi 3 anni per gli stessi giorni di chiusura | ||
INCASSI PERSI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL XXXXX (data di effettiva riapertura)
INCASSI CONSEGUITI NEI TRE ANNI PRECEDENTI NELLO STESSO PERIODO DI CHIUSURA PER CONORAVIRUS |
||
dal 23-2-2017 al XXXX (data del 2019 stesso giorno della riapertura 2020 100.000,00 |
||
Dal 23-2-2018 al XXXX 120.000,00
Dal 23-2-2019 al XXXX 130..000 |
||
totale incasso lordo relativo ai tre anni precedenti per il periodo di chiusura |
350.000 | media triennale (periodo 23 FEBBRAIO al XXXXX) 116.777 |
totale netto iva | 116.777 | Incassi persi nel periodo di chiusura forzosa |
Corrispettivi lordi stimati dal 23 febbraio al xxxxxx 2020 | costo del venduto | 1°
lucro cessante |
|||
Margine 50% | |||||
116.777 | 77.851,3 | 38.925,67 | |||
Il perito sottoscritto attesta con certezza contabile che tale valore di euro 130.000 sia il minimo danno – da lucro cessante lordo – che l’azienda abbia potuto subire – da cui evidentemente andranno decurtate le spese di acquisto delle merci occorrenti per tale incasso e quindi detraendo il costo del venduto pari al 50% del bene acquistato e disponibile in magazzino, si ottiene un lucro cessante di euro 38.925,67.
(C)
Danno futuro e perdita di chance
Ma oltre al danno patrimoniale non più recuperabile, e il lucro cessante – come utile tangibile e non conseguibile in rapporto alla effettiva chiusura del negozio, l’azienda – a parere del perito – ha subito anche un danno futuro e perdita di chance.
al riguardo si precisa che la chance così intesa si configura come una occasione persa.
in questi termini RICHIAMA cass. 2009/1767, cass. 2010/20351, cass. 2011/11609, cass. 2013/11548.
Richiami Giurisprudenziali
In estrema sintesi, mantenendo fermi gli assunti dei danni subiti per danno patrimoniale e lucro cessante, il sottoscritto perito rileva che EVIDENTEMENTE attraverso la tesi ontologica l’onere probatorio, posto a carico del danneggiato, è meno gravoso laddove invece secondo la tesi eziologica il danno da perdita di chance è risarcibile “purché risulti dimostrato sia il nesso di causalità sia la ragionevole probabilità del suo verificarsi, in base a circostanze certe e puntualmente dedotte”.
Per rendere più chiara la differenza tra le due contrapposte tesi, la dottrina è ricorsa all’esempio del “cliente” il quale lamenti un danno da perdita di chance (risultato positivo di una lite) ricollegato alla mancanza dell’appello non interposto, per negligenza professionale, dal proprio avvocato. secondo la tesi eziologica, il soggetto danneggiato, soccombente nel giudizio di primo grado, dovrà dimostrare che attraverso l’impugnazione avrebbe senz’altro “vinto la causa”, essendo onerato, quindi, di una prova per così dire diabolica, dovendo immaginare ipoteticamente tutto quanto sarebbe potuto accadere in appello e conseguentemente dimostrare che niente di quanto ipotizzato avrebbe compromesso il buon esito del processo.
Secondo la teoria ontologica, invece, la prova diventerebbe semplificata, dovendo “il cliente dell’avvocato che non ha interposto appello” dimostrare che, se la sentenza fosse stata tempestivamente gravata, vi erano buone possibilità di vincere la causa.
In conclusione, aderendo alla tesi eziologica (con conseguente danno da lucro cessante) la perdita di chance potrà trovare ristoro solo quando la percentuale di possibilità favorevole (di raggiungimento del risultato auspicato) è superiore almeno un una misura pari al 51% rispetto alle possibilità sfavorevoli.
Tale impostazione, secondo i sostenitori della tesi ontologica, finirebbe per confondere il piano del quantum con quello dell’an debeatur, per cui può rilevare e venire in considerazione solo la esistenza di una possibilità ragionevole e non trascurabile di ottenere un risultato utile.
a questo punto, va sottolineato che alla concreta liquidazione del danno si debba procedere attraverso un criterio prognostico fondato sulla possibilità del risultato utile assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, ricavabile dagli elementi della singola fattispecie dedotta in giudizio. qualora detto meccanismo non sia possibile, la giurisprudenza ammette l’applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. sempreché risulti provato il danno risarcibile, pure in base ai ricordati calcoli di probabilità.
mette conto di rilevare che la domanda di determinazione, in via equitativa, del danno da perdita di chance, trattandosi di danno potenziale, non assimilabile a quello futuro, non può considerarsi ricompresa, nemmeno per implicito, in una domanda generica di risarcimento danni e va quindi esplicitata specificamente (così cass. 29.11.12 n. 21245; cass. 13.06.14 n. 13491).
a tal riguardo la s.c, aderendo alla c.d. tesi ontologica, ha reputato che “ quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probalistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi, indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione delle chance avrebbe preventivamente e presumibilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale vantaggio. la idoneità della chance a determinazione presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla”.
nelle fattispecie scrutinate, il danno risarcibile appare identificarsi non già con la perdita di un risultato ma piuttosto con la possibilità di conseguire un risultato utile o comunque migliore: l’errore del medico avrebbe comportato “più probabilmente che non” la perdita della possibilità di reinvestire la perdita patrimoniale in acquisti di altre merci che avrebbero prodotto altro utile.
in buona sostanza, il nesso causale tra evento dannoso e chiusura forzata per 52 giorni attraverso un criterio non di certezza degli effetti economici negativi ma di mera probabilità che supera la percentuale di accadimento positivo piu’ che negativo in relazione all’attività – iniziata da diversi anni – e non da poco tempo, conduce a una mera probabilità avverabile, in un contesto più favorevole per il cliente. in questo senso, vedasi da ultimo cass. 14/05/2013 n. 11548; cass. 13/02/2014 n. 3355; cass. 22/05/2014 n. 11351; cass. 26/08/2014 n. 18274.
Il perito per i richiami suesposti e per la personale e professionale valutazione, ritiene che l’azienda ALFA SRL ha subito anche la perdita di chance per il normale mancato utilizzo degli utili persi non reinvestibili in altri acquisti di merci che avrebbero prodotto altro utile nei successivi anni 5.
Danno che produce i suoi effetti per un certo numero di anni, che qui il sottoscritto perito, limita a 5, successivi all’evento. Ciò per l’obbligo di prudenza e riduzione della stima al minimo valutabile visto che mancherà controprova, in considerazione del tipo di attività esercitata, del valore del danno, come attualizzato alla data di richiesta del risarcimento.
Danni presenti e futuri, dovuti all’impossibilita’ di reinvestire i sicuri utili sulle vendite relative ai capi danneggiati, ma in generale anche sugli altri capi, sebbene non danneggiati.
La perdita di clientela, per 56 giorni di chiusura è altresì certa. Infatti per i necessari lavori di ripristino della copertura dello stabile e oltre, per il ripristino del negozio, l’attivita’ e’ stata completamente sospesa dal giorno 12 ottobre 2015 al giorno 8 dicembre 2015.
Nella determinazione della sussistenza e dell’entità del danno economico quale danno futuro, il sottoscritto estimatore si è attenuto:
- ai fatti dannosi reali e tangibili;
- alle inferenze economiche e patrimoniali dannose, presenti e future, derivanti dall’applicazione di procedimenti logico-economici, che in egual modo sono prova, sia pure intangibile, di un danno che si concretizza.
sia l’evento dannoso, sia la chiusura forzata per quasi due mesi del negozio di proprietà della società istante, ha inevitabilmente causato un effetto negativo a catena, che ha dato luogo a danni tangibili e reali – quindi già verificabili ad oggi- e a danni che avvereranno nel futuro, ricostruendo logicamente il ciclo economico-finanziario e patrimoniale dell’azienda danneggiata.
Dunque i predetti fatti dannosi che determinano il diritto al risarcimento, secondo il perito sottoscritto sono in parte dimostrabili e accertabili dalla documentazione già in possesso dell’azienda qui danneggiata, come il danno emergente, e in parte il lucro cessante, come sopra determinato, e in parte provati attraverso principi economici derivanti da fonti dottrinali che determinano come un evento possa con inevitabile sicurezza causare un danno futuro, per un FATTO oggi solo conosciuto nella sua manifestazione economica, come è, con certezza la perdita di chance o danno futuro.
Per verificare se è rilevabile un danno futuro a causa dell’evento accaduto, il perito si è attenuto alla verifica di una consolidata immagine aziendale della società danneggiata
Ragionamento anche supportato da filone giurisprudenziale [cass. sez. iii 26 ott. 1968] il quale muove da criteri analoghi a quelli utilizzati per l’individuazione del danno da lucro cessante, ed ha attribuito rilevanza giuridica anche al cosiddetto danno futuro fondato non su una pura e semplice eventualità ma su di una situazione obiettiva ed inevitabile, che trae origine da una causa efficiente già in atto.
Conclusa ogni doverosa premessa, la valutazione delle negative conseguenze subite dalla società, per il danno futuro subito, sia a causa dell’evento di DI ILLEGITTIMA chiusura forzata dell’attività, è da determinare, secondo quanto di seguito illustrato, AL FINE DI SOMMARLO AL DANNO EMERGENTE E AL LUCRO CESSANTE, NELLA ESCLUSIVA CONSIDERAZIONE ECONOMICA.
Danno futuro
Il perito qui sottoscritto, nel valutare il danno futuro, da sommare al danno emergente e lucro cessante già periziati, ritiene che l’istante abbia subito anche un danno futuro per i successivi 5 anni, ossia per l’anno 2021,2022,2023,2024,2025.
L’entità di tale danno è verificabile, secondo il perito, in via prudenziale, considerando la perdita patrimoniale, quale oggetto principale dell’attività di vendita di ……………., ossia la disponibilità finanziaria per effettuare nuovi acquisti e creare altro utile, come è certamente normale e naturale.
Seguendo tale motivazione, la perdita da danno emergente di euro 2.200.000 + xxxxx, se fosse stata re-investita per i successivi 5 anni in acquisti di altri beni merce, avrebbe prodotto nuovi utili che con effetto a catena avrebbe creato (più si che non) una maggiore ricchezza all’azienda; il perito ritiene che tale mancata ricchezza futura debba essere oggetto di valutazione per considerare l’effettivo danno occorso.
Calcolo danno futuro per 2016-2017-2018-2019-2020
Prospetto a pagina seguente
danno futuro – reinvestimento della perdita patrimoniale irreparabile | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
investimento teorico in merci | 120.000 | 130.032,23 | 140.454,64 | 150.894,84 | 161.353,57 |
lucro cessante su merci dell’investimento minimo | 50.472,13 | 60.702,53 | 65.942,64 | 76.192,86 | 86.453,61 |
totale ricchezza prodotta al 31 dicembre DEGLI ANNI FUTURI | 20.032,23 | 30.454,64 | 40.894,84 | 51.353,57 | 61.831,61 |
Reinvestibile | |||||
Totale danno futuro accumulato al 31-12-2020 | |||||
204.566,89 | |||||
Attualizzazione flussi di cassa del danno futuro | |||||
seguendo la presente formula | |||||
Dove Fct è il flusso di cassa atteso pari ad EURO
204.566,89 |
|||||
“r” è il tasso di attualizzazione stabilito al 5% | 204.566,89 diviso (1+0,05) elevato a t=5 | ||||
t sono gli anni che occorrono per ottenere il valore nominale della ricchezza futura. | |||||
il valore attuale del danno futuro e’: | 199.528,79 | ||||
valore attuale del danno futuro 204.566,89 diviso 1,02525 | |||||
Concludendo è possibile affermare – utilizzando i parametri esposti in narrativa – che la Denominazione/ragione sociale in ragione dell’evento dannoso (e per causa dei successivi giorni di chiusura del negozio) abbia subito danni sommanti per le causali di danno emergente (a), lucro cessante (b) e danno futuro (c) a complessivi euro 2.438.454,36 oltre oneri finanziari ed altre svalutazioni ed oltre accessori di legge.
Con la certezza di aver assolto al mandato affidato con prudenza valutativa resta disponibile per ogni eventuale chiarimento.
per eventuali chiarimenti contattarmi dalla mail sotto.