La quota degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente, accontanati a riserva indivisibile ai sensi dell’art.12 L. 904/77, si riduce del 10%; tale 10% diventa imponibile ai fini I.I.D.D.. Ciò per le cooperative a mutualità prevalente ed eventuali loro consorzi, con eccezione di quelle agricole.
- Cooperative a mutualità prevalente: dal 30 al 40% la quota da destinare a riserva indivisibile ma tassabile per il 70%.
- Cooperative di consumo: dal 55 al 65% ma tassabile per il 45%.
- Cooperative non a mutualità prevalente: tassabile il 90% del reddito netto annuo.