L’assemblea dei soci delle «società a responsabilità limitata» è validamente convocata quando l’avviso di convocazione sia spedito (tramite raccomandata o altri mezzi previsti) almeno 8 giorni prima della data dell’adunanza.
I soci, dal canto loro, potranno opporsi alla validità della convocazione dimostrando di non aver riicevuto in tempo utile l’avviso medesimo.
Il termine di convocazione dell’assemblea societaria ordinario è di otto giorni precedente la data della riunione, come previsto dall’art. 2479 del Codice civile, ma potrà essere derogato nello statuto societario.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la pronuncia n. 23218 datata 14 ottobre 2013, ha affermato che il rispetto del termine di convocazione assembleare è condizione necessaria ma non sufficiente per la sua validità.
Anche se l’amministrazione societaria potrà dimostrare il tempestivo e regolare invio dell’avviso di convocazione ai soci; questi ultimi potranno comunque provare di non avere ricevuto l’avviso di convocazione o di averlo ricevuto in ritardo e non in tempo utile per la partecipazione all’assemblea.
Uno dei soci, aventi diritto di voto, potrà chiedere l’invalidazione della delibera assembleare, in cui non era presente, quando riesca a dimostrare di non aver ricevuto la convocazione, o di averla ricevuta in ritardo assoluto rispetto alla data di assemblea; e in maniera tale da precludergli l’esercizio dei suoi diritti di voto.
Sarà onere del giudice, valutare e stabilire, se esistano le reali ragioni per giustificare il provvedimento di annullamento della delibera, a causa della mancata partecipazione del socio, e se il lasso di tempo tra la ricezione dell’avviso di convocazione e la data della riunione risultino o meno idonei.