Controllo giudiziario sulla gestione delle S.p.A: presupposti giuridici

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l controllo sulla gestione delle società per azioni (articolo 2409 cod. civile) è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse. La relativa disciplina ha subito significative modifiche e revisioni a partire dal 1998, ad iniziare proprio dalla situazione societaria che legittima l’intervento del tribunale in precedenza individuata nel “fondato sospettodi gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci.

In base all’attuale disciplina, il procedimento può essere attuato se vi è un fondato sospetto che gli amministratori (ma non più i sindaci) “in violazione dei loro doveri” abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione” e si chiede ulteriormente che le stesse “possano arrecare danno alla società o a una o più controllate”. Compito del tribunale è quello di accertare le irregolarità denunziate e di rimuoverne gli effetti con opportuni provvedimenti in modo tale da ripristinare per il futuro condizioni di regolare funzionamento della società. Il controllo previso all’articolo 2409 del codice civile è un controllo di legalità o meglio di regolarità della gestione, azionabile solo in presenza di irregolarità gravi e potenzialmente danno e che investono l’operato degli amministratori come l’irregolare tenuta della contabilità, redazione di bilancio falso, operazioni compiute dagli amministratori in conflitto di interessi con la società o con danno per le controllate. L’articolo 2409 del codice civile non è azionabile quando si tratta di illegalità o irregolarità imputabili esclusivamente all’assemblea, dato che altri sono i rimedi esperibili in tale caso come l’impugnativa delle delibere assembleari.

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