Controlli su banche e intermediari per trasferimenti esteri: Gli agenti speciali del fisco ancora in azione?

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Controlli sulle  comunicazioni obbligatorie all’archivio “rapporti finanziari” a cui sono tenuti banche ed intermediari.

 Al fisco non si deve e non si può  nascondere nulla. Soldi e attività detenute illegalmente all’estero non sono più celabili e diremo giustamente.

 L’anno scorso ricordiamo un’ampia operazione di controllo su filiali svizzere ed intermediari finanziari, anche a ridosso di San Marino.

 L’obiettivo del blitz era di verificare  la corretta trasmissione “all’Archivio Rapporti”, da parte dei nostri intermediari, dei dati relativi a operazioni finanziarie poste in essere dai propri clienti, al fine di verificare che essi avessero agito nel rispetto della legge 248/2006 e del D.Lgs. 231/2007.  
La circolare n. 42/E dell’A.d.E. aveva dato indicazioni circa l’utilizzo delle informazioni finanziarie in possesso dell’Archivio suddetto.

 Le informazioni che vengono immessi nella banca dati e simultaneamente a disposizione degli “agenti speciali” del fisco sono:
  • I rapporti continuativi con Banche Estere, da parte di clienti italiani, in essere o intervenuti e poi cessati a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  • Le operazioni extra-conto cioè effettuati direttamente allo sportello.
Nell’archivio sono registrati circa 950 milioni di operazioni interbanca e 90 milioni di operazioni extra-conto.

La circolare suddetta n. 42/E stringe proprio su queste ultime operazioni cioè effettuate direttamente allo sportello. Detta i termini dell’accertamento (a sportello estero) che non si deve limitare solo alla prima identificazione del cliente, ma a tutte le operazioni poste in essere con tale modalità, ossia il quadro completo di tutto ciò che ha messo in campo a titolo di movimentazioni recandosi direttamente alla filiale estera.
Sotto controllo anche procure e deleghe su conti conferite a  terzi non intestatari dei rapporti, utilizzate spesso, come da controlli effettuati e verificati,  per evadere il fisco.
Gli operatori italiani che hanno l’obbligo di comunicare i dati,  nei modi e limiti imposti dalle norme, all’Archivio Rapporti dell’Anagrafe tributaria sono:
  1. Le banche;
  2. Poste Italiane S.p.A.;
  3. Intermediari finanziari;
  4. Società di gestione del risparmio;
  5. ed ogni altro operatore finanziario.
 l’attività degli ispettori del fisco è quindi quella di verificare, attraverso il controllo incrociato, che gli intermediari suddetti, si attengano scrupolosamente all’invio delle comunicazioni delle operazioni poste in essere dai propri clienti.

Da Fisco Oggi.

Abbiamo voluto riprendere questa norma, per dire, che quella era la giusta via della lotta all’evasione, poi lo scudo fiscale, un vero e proprio condono …
 e adesso addirittura siamo arrivati alle indagini bancarie sugli artigiani… che debbono difendersi da tutto ciò che versano sul conto corrente, ed anche se trattasi di un regalo del genitore per aiutarlo nelle difficoltà delle piccole aziende in periodi di crisi, possono avere quasi certezza di trovare lo stesso importo, in accertamento, di maggior ricavi senza poter provare il contrario.
Ciò non significa che l’evasione non ci sia anche tra i  piccoli, ma vorremmo capire come può un imprenditore prendere i soldi da parte e versarli sul conto o come può ricevere 1000 euro dal genitore senza che gli sia contestata l’evasione senza andare dal notaio per l’atto di donazione, visto che recenti sentenze non hanno accettato le prove di tali lasciti, donazioni o eventuali prestiti di terze persone. 

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